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Per la Corte di Appello di Milano la mancata indicazione specifica del Mark to Market non comporta nullità del contratto derivato

  • Fonte:

    www.dirittobancario.it

  • Provvedimento:

    Corte d’Appello di Milano, 27 dicembre 2018, n. 5788 – Est. Croci

Per la Corte di Appello di Milano la mancata indicazione specifica del Mark to Market non comporta nullità del contratto derivato

Interessante pronuncia  di App. Milano, 27 dicembre 2018, n. 5788, Est. Croci, pubblicata con nota di D. Gaudiello e S. Roberti, La mancata specifica indicazione del Mark to Market  non comporta nullità del contratto derivato, in Dirittobancario.it, 25 gennaio 2019.

A parere della Corte l’oggetto del contratto di Interest Rate Swap è da ravvisarsi nello scambio di differenziali calcolati su un certo importo, detto nozionale, ad una determinata scadenza. Da ciò deriva che l’oggetto contrattuale è sempre compiutamente esplicitato allorquando nel contratto vengano previsti i parametri (la misura del tasso di interesse in questo caso) per la determinazione di quanto dovuto dal cliente o dalla banca.  

Questa sentenza, rileva la Corte di Appello di Milano, è conforme ad altre della medesima Corte territoriale (vedasi la sentenza n. 3710 del 24/09/2016 che aveva ritenuto l’irrilevanza di una eventuale indeterminatezza del mark to maket , analogamente alla sentenza n.2859 dell’11/6/2018) che hanno anch’esse posto in risalto come la mancata determinazione del Mark to Market al momento della stipula (o l’assenza di un accordo esplicito sul valore di chiusura anticipata) sia irrilevante ai fini della validità del contratto.

Con riguardo, invece, all’eccepito profilo della carenza della causa in concreto, la Corte di Appello ambrosiana ravvisa la presenza di detta causa nella idoneità del contratto derivato a perseguire lo scopo di copertura del rischio inerente l’oscillazione dei tassi relativi al rapporto finanziario sottostante.  Più in dettaglio, la sentenza afferma che l’eventuale durata inferiore del contratto IRS rispetto al rapporto principale sottostante non può in alcun modo indurre a dubitare della sussistenza di causa concreta del contratto IRS de quo, né tantomeno compromettere la finalità di copertura di tale strumento finanziario. Questo perché a giudizio della Corte è indiscutibilmente evidente la volontà delle parti di delimitare la funzione di copertura stessa del contratto IRS entro un limite temprale antecedente la scadenza del rapporto di leasing sottostante. Al più, potrebbe invece costituire un indicatore della natura speculativa del contratto la decisione delle parti di affidare al contratto derivato una durata superiore rispetto a quella del proprio sottostante. In ogni caso la finalità di copertura resta assicurata dalla presenza di un rapporto sottostante di durata non inferiore a quella del contratto derivato prescelto.

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