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La Cassazione ribadisce che in un conto corrente, acceso prima del 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della clausola anatocistica,deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione

  • Provvedimento:

    Cass., Sez. I, ordinanza n.20312 del 31.07.2018

La Cassazione ribadisce che in un conto corrente, acceso prima del 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della clausola anatocistica,deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione

Con un’interessante ordinanza (la n. 20312 pubblicata il 31.07.2018) la Corte di Cassazione, Sez. I, ha affermato che: “in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass., SU, n. 24410/10; Cass., n. 17150/16; ord. n. 24153/17).

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