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App. Milano: Conto corrente bancario - acceso prima del 1999 – Anatocismo successivo al giugno 2000 – Ammissibilità – Condizioni

Pubblicata da Ilcaso.it interessante pronuncia di App. Milano, 19 Giugno 2018, Est. Anna Mantovani.

Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Francesco Mainetti.

 

Nel giudizio promosso dal correntista per ottenere la restituzione di indebito l’attore ha l’onere di produrre gli estratti conto e la banca che eccepisca l’intervenuta prescrizione della pretesa non deve fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, competendo al giudice, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, verificare quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti. 

La prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, che abbia preventivamente avviato procedimento di mediazione al quale non ha preso parte la banca, è interrotta fino alla data del verbale di mancata adesione alla conciliazione.


In un contratto di conto corrente bancario stipulato prima del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 e della delibera CICR del 9 febbraio 2000 è legittima l’applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi in dare ed in avere laddove la Banca abbia provveduto a dare comunicazione al cliente della modifica contrattuale e a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate, non necessitandosi un’espressa pattuizione con il cliente, non trattandosi di condizioni peggiorative. 

 

 

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