iusimpresa

App. Bari, 21 maggio 2018: Accertamento negativo di un credito bancario e distribuzione dell'onere della prova

Allegati:
App. Bari, 21 maggio 2018: Accertamento negativo di un credito bancario e distribuzione dell'onere della prova

Interessante sentenza di App. Bari, 21 Maggio 2018, est. Nota, pubblicata da Ilcaso.it, con segnalazione a cura dell'avv. Daniele Nacci.

 

******

Nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) sicché, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla Banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito. 
Ed invero l'attore in accertamento negativo non fa “valere in giudizio” il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula al contrario l'inesistenza. 
E' invece la Banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo (Cass. n. 14695/12; n. 22862/10; n. 12108/10; n. 19762/08).
Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla Banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente.
Ai fini della pronuncia sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la rielaborazione del conto corrente e la rideterminazione del relativo saldo finale devono fondarsi sulla base di dati contabili certi, sicché - a fronte della disponibilità solo parziale degli estratti conto - va presunta la veridicità ed esattezza del saldo passivo intermedio risultante dall'estratto conto più risalente nel tempo.

Torna in alto