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Trib. Lecco: normativa antiusura - iIllegittimità dei decreti ministeriali che rilevano il TEGM senza considerare gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata

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Trib. Lecco: normativa antiusura - iIllegittimità dei decreti ministeriali che rilevano il TEGM senza considerare gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata

Interessante ordinanza del Tribunale di Lecco, 28 Febbraio 2018, Est. Dr. E. Tota, pubblicata da www.ilcaso.it e così ivi massimata:

Usura – Verifica – Interessi di mora e commissione di estinzione anticipata del mutuo – Rilevanza – Illegittimità dei decreti ministeriali che rilevano il TEGM senza considerare gli interessi di mora e le commissioni di estinzione anticipata per contrasto con l’art. 2 della L. 108/96.

La costruzione del TEG va condotta includendo, oltre agli interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione aggiuntiva collegata all'erogazione del credito, tenendo conto anche degli interessi di mora e la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo.

La mancata considerazione degli interessi moratori e della commissione di estinzione anticipata del mutuo tra le «commissioni», «remunerazioni a qualsiasi titolo» e «spese» praticate nei confronti della clientela dagli intermediari finanziari, è causa di illegittimità del procedimento di rilevazione del TEGM e dei relativi decreti ministeriali per violazione dell’art. 2 della L.108/96.  Ne discende per il giudice l’obbligo di disapplicare, ai sensi dell’art. 5 L.A.C., in quanto atto amministrativo viziato, il Decreto del Ministero del Tesoro intitolato “Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell’applicazione della legge sull’usura”.

La illegittimità del Decreto Ministeriale che ha rilevato il TEGM del trimestre di riferimento non comporta la soppressione di qualunque difesa dalla pratica illecita dell’usura criminale tra privati: resta salva infatti l’applicazione dell’art. 3 della L. 108/96 in base al quale la sanzione prevista dall’art. 644, primo comma, del codice penale nonché le conseguenze civilistiche dell’usura continuano a trovare applicazione nelle ipotesi in cui il datore di fondi si fa promettere da un «soggetto in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e ai tassi praticati per operazioni similari dal sistema bancario e finanziario, risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità». (Edmondo Tota) 

 

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