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Contratti derivati: il Tribunale di Milano dichiara nullo il contratto per mancato accordo sui costi impliciti

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Trib. Milano, sez. VI, sentenza n. 2807/2018, G.U., F. FERRARI

Contratti derivati: il Tribunale di Milano dichiara nullo il contratto per mancato accordo sui costi impliciti

 

Interessante pronuncia di Trib. Milano, sez. VI, sent. n. 2807/2018, pubbl. il 09/03/2018, G.U., F. FERRARI,  pubblicata da www.ilcaso.it , con segnalazione e massima a cura degli Avv. CARLO ISNARDI e dell'Avv. ANTONIO Di GASPARE.

Contratto di swap - Costi di intermediazione - mancanza del consenso - nullità del contratto - irrilevanza della qualifica delle parti
L'accordo negoziale delle parti deve avere ad oggetto anche il margine di redditività in favore dell'intermediario, in quanto esso influisce sulla misura dell'alea. In difetto di consenso negoziale sul punto, l'intero contratto è nullo ex art. 1418 c.c, a prescindere dalla qualificazione del cliente. E' perciò irrilevante verificare se un cliente professionale sia o meno nelle condizioni per poter desumere l'esistenza di tali costi impliciti dalla struttura del contratto.

Contratto di swap - Mancata indicazione della formula di calcolo - indeterminatezza dell'oggetto del contratto - nullità
Il Mark to Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l'oggetto stesso del contratto. Perché sia determinabile è necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari futuri. In difetto, esso risulterebbe indeterminabile, implicando la nullità dell'intero contratto ex art. 1418 c.c. 

Contratto di swap nullo - decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito - singoli pagamenti
In caso di nullità di un contratto derivato, le conseguenti azioni ripristinatorie rimangono assoggettate al termine ordinario prescrizionale decennale e, quindi, non potranno estendersi ai differenziali a debito pagati oltre i dieci anni.

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