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Contratto di mutuo fondiario e verifica della legittimità delle clausole. Quesiti posti al CTU

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    www.ilcaso.it

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Contratto di mutuo fondiario e verifica della legittimità delle clausole. Quesiti posti al CTU

Pubblicati in Ilcaso.it i quesiti posti al CTU  da Trib. Bari, 9 febbraio 2018  (Segnalazione a cura dell'avv. GIUSEPPE DE SIMONE).

 

QUESITI AL CTU 

A) Dica il CTU se il TAEG / ISC del contratto per cui è causa sia pari a quello dichiarato dalla Banca e, in caso negativo, ridetermini il piano di ammortamento a norma dell’art. 117 TUB;

B) dica il CTU se il  piano di ammortamento di cui al contratto in giudizio sia stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero se la rata di cui al medesimo piano sia  stata determinata sulla base di una fomula  attuariale che sconta l’applicazione di un regime di capitalizzazione a tasso composto che quindi comprende un meccanismo implicito di anatocismo, come tale in violazione dell'art. 1283 c.c.;

C) in caso  affermativo distingua il CTU, per ciascuna rata l'ammontare della quota capitale e della quota interessi come determinabili dal piano di ammortamento sviluppato secondo le condizioni contrattuali e proceda al ricalcolo del  piano di ammortamento senza applicazione di anatocismo, ovvero procedendo alla quantificazione della rata mediante attualizzazione dei flussi finanziari a tasso semplice anziché composto;

D) verifichi altresì se vi è clausola contrattuale che prevede il pagamento degli interessi sul debito residuo di volta in volta in essere;

E) qualora non rispettata anche solo una delle suddette due condizioni, proceda in tal caso il CTU a ricalcolare gli interessi applicando i tassi di cui all'art. 117 TUB, con modalità più favorevole al mutuatario, fermo restando l'eventuale ricalcolo degli interessi in assenza di anatocismo, secondo quanto indicato in precedenza;

F) precisi inotre il CTU a quanto ammonta il tasso applicato al contratto e se esso risulta difforme da quello pattuito;

G) verifichi il CTU se nelle previsioni contrattuali nonché nei diversi periodi sulla base della concreta applicazione dei tassi e delle spese, escluse solo le imposte, vi sia stato superamento del tasso soglia periodicamente fissati, tenendo conto anche del tasso di mora nella relativa verifica secondo i criteri tutti sopra indicati, ivi compresi quello evidenziato dal Tribunale di Milano in ordine alla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori;

H) verifichi il CTU il superamento del tasso soglia nella applicazione della mora in occasione dei pagamenti ritardati;

I) determini il CTU il saldo dovuto al cliente all'esito delle verifiche che precedono.

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