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Per la Cassazione è nullo il pignoramento dei crediti, ex art. 72-bis del D.p.r. n.602/1973, attivato da Equitalia, se non viene indicato il dettaglio dei crediti

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Provvedimento:

    Cass. cv., sez. III, sentenza n. 26519, pubblicata il 9.11.2017

Per la Cassazione è nullo il pignoramento dei crediti, ex art. 72-bis del D.p.r. n.602/1973, attivato da  Equitalia, se non viene indicato il dettaglio dei crediti

Importante pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 26519, depositata il 9 novembre 2017) che ha affermato il seguente principio di diritto: "L'atto di pignoramento presso terzi eseguito dall'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l'attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l'atto (nella specie, concernente l'allegazione di un elenco contenente l'indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l'agente di riscossione esercita - ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 - le funzioni proprie dell'ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto". 

Nei fatti era accaduto che Equitalia Sud s.p.a. aveva proceduto, ai sensi dell'art. 72- bis d.P.R. n. 602 del 1973, a sottoporre a pignoramento le somme dovute da una Azienda Sanitaria Locale ad X. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 19 maggio 2015, aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta da X, dichiarando la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei crediti per i quali si procedeva. In punto di fatto, il Tribunale aveva rilevato che l'atto di pignoramento conteneva una insufficiente specificazione del credito, indicato solamente con la generica dicitura «€11.540,76 per tributi/entrate», senza alcun riferimento alle relative cartelle di pagamento. Avverso tale decisione l'agente della riscossione aveva proposto ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost.

Più in dettaglio, la ricorrente aveva sostenuto che l'effettiva allegazione, all'atto di pignoramento, dell'elenco delle cartelle di pagamento per cui si procedeva non potesse essere posta in discussione, stante la fede privilegiata di cui godono i fatti accertati dal pubblico ufficiale. Tale fidefacienza, in particolare, doveva essere riferita all'attestazione del responsabile della procedura contenuta a pag. 2 dell'atto di pignoramento, relativa all'allegazione allo stesso dell'elenco delle cartelle di pagamento.

La Suprema si è dimostrata di opinione contraria, ritenendo che l'atto di pignoramento presso terzi, anche quando è predisposto nelle forme previste dall'art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973, in tema di esecuzione esattoriale, ha la natura di atto esecutivo e, quindi, di atto processuale di parte. La fidefacienza di cui all'art. 2700 cod. civ. è riservata ai soli atti pubblici, sicché si rivela infondata l'affermazione secondo cui il pignoramento eseguito dall'agente di riscossione fa piena fede, fino a querela di falso, dell'attività compiuta per la sua redazione, inclusa l'effettiva allegazione dei documenti ivi menzionati

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