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Conto corrente di corrispondenza: la Cassazione ribadisce che spetta alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali siano le rimesse che hanno avuto natura solutoria

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 15-05-2017) 07-09-2017, n. 20933

Allegati:
Conto corrente di corrispondenza: la Cassazione ribadisce che spetta alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare  quali siano le rimesse che hanno avuto natura solutoria

Riportiamo uno stralcio di Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 15-05-2017) 07-09-2017, n. 20933, Est. C. MAGDA, pubblicata in www.ilcaso.it, che ha ritenuto fondato il ricorso di una società che lamentava che la corte del merito avesse accolto l'eccezione di prescrizione genericamente formulata dalla banca creditrice con riferimento a tutte le rimesse affluite sul conto, senza indicazione di quelle aventi natura solutoria, "implicitamente ed erroneamente applicando il principio c.d. dell'ouverruling enunciato da Cass. S.U. n. 15144/011 con esclusivo riguardo al mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di interpretazione di norme processuali, ad una fattispecie in cui venivano in rilievo norme di diritto sostanziale".

In particolare, l'ordinanza ha così argomentato la fondatezza del ricorso: 

"Questa Corte, a partire dalla sentenza n. 24418/010 resa a S.U., ha infatti costantemente affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente bancario, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nel caso in cui i versamenti abbiano avuto solo natura ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di chiusura del rapporto.

D'altro canto, qualora, come nella specie, l'avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori.

Del tutto errato è poi l'implicito richiamo della corte del merito, a giustificazione dell'accoglimento dell'eccezione, al principio dell' overruling, che opera solo quando il mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale riguarda l'interpretazione di notizie processuali, e non di norme di diritto sostanziale."

 

 

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