iusimpresa

Contenzioso bancario: per la Suprema Corte il cliente ha diritto ad ottenere gli estratti conto degli ultimi 10 anni

  • Autore:

    G.MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 31-05-2017) 15-09-2017, n. 21472, est. P. DI MARZIO

Contenzioso bancario: per la Suprema Corte il cliente ha diritto ad ottenere gli estratti conto degli ultimi 10 anni

Riportiamo uno stralcio di Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 31-05-2017) 15-09-2017, n. 21472, est. P. DI MARZIO.

"Secondo il disposto di cui al D.Lgs. n. 385 del 2003, art. 119 la Banca, in ipotesi di contratti di durata, nel caso di specie di conto corrente, deve fornire al cliente, in forma scritta e, -con periodicità annuale, o a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile", l'estratto riguardante i rapporti regolati in conto corrente. La Suprema Corte ha già avuto modo, più volte, di affermare che - la norma dell'art. 1832 c.c. da leggersi in armonia con quella dell'art. 1827 c.c. impone che l'approvazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non impedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione" (Cass. sez. 1, sent. 11.5.2001, n. 6548, Cass. sez. 1, sent. 20.9.2013, n. 21597). Inoltre, lo stesso D.Lgs. n. 385 del 2003, art. 109, comma 4, riconosce al cliente il diritto ad ottenere la copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e, per esercitare tale diritto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "non è necessario che il richiedente indichi specificatamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla Banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte" (Cass. sez. 1, sent. 12.5.2006, n. 11004). Per questo il correntista ha diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, atteso che procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 c.p.c. e s. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto dell'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività" (Cass. sez. 1, sent. 23.7.2010, n. 17283). Occorre ancora chiarire, infine, rispetto alla contestazione della tardività della produzione documentale, che "in tema di rendimento dei conti" la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che - se la parte obbligata rende il conto solo in modo lacunoso e incompleto, inidoneo ad adempiere gli oneri a suo carico, il giudice può integrare la prova carente con altri mezzi di cognizione disposti anche d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile o il giuramento" (Cass. sez. L, sent. 26.1.2006, n. 1551 e Cass. sez. 1, sent. 3.11.2004, n. 21090)".

Torna in alto