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Per il Tribunale di Savona la disciplina degli interessi usurari non può trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori

  • Fonte:

    www.leggiditaliaprofessionale.it

  • Autore:

    G.MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Trib. Savona, sez. civ.,  14-04-2017,  est. , dr. Luigi Acquarone

Per il Tribunale di Savona la disciplina degli interessi usurari non può  trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori

Riportiamo uno stralcio della sentenza del  Trib. Savona, sez. civ.,  14-04-2017,  Est., dr. Luigi Acquarone.

Il corsivo ed il grassetto sono a nostra cura.

 

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"Questo Tribunale già in altre occasioni (ad es. Tribunale di Savona, n. 980.2016, Tribunale di Savona n. 240.2017) ha evidenziato come la disciplina degli interessi usurari non possa trovare applicazione con riferimento agli interessi moratori.

In tal senso innanzitutto, l'interpretazione letterale delle norme applicabile alla fattispecie concreta:

l'art. 644, comma 1 c.p. prevede espressamente che sono usurari gli interessi dati o promessi "(...) in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità (...)", facendo, quindi, chiaro riferimento agli interessi corrispettivi, gli unici, cioè, costituenti prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro, mentre, all'opposto, gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., costituiscono una preventiva e forfetario liquidazione del danno risarcibile che l'inadempimento di un'obbligazione ha cagionato al creditore.

Né, in senso contrario, d'altra parte, può farsi riferimento al fatto che l'art. 1 del D.L. n. 394 del 2000 nell'interpretare l'art. 644 c.p. precisa che "(...) si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge (...) promessi o (...) convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (...)", con ciò ricomprendendo gli interessi moratori in quanto riconducibili agli interessi pattuiti "(...) a qualunque titolo (...)": la norma è di interpretazione autentica ed essa non può aver allargato il novero degli interessi soggetti alla disciplina dell'usura, ricomprendendovi, quindi, gli interessi moratori; in realtà, poiché l'inciso "a qualunque titolo" è collocato dopo "promessi o convenuti" e non immediatamente dopo il termine "interessi", anche alla luce della natura di interpretazione autentica di tale disposizione, è ragionevole interpretare il testo nel senso che l'inciso si riferisca al titolo (contratto, atto unilaterale di variazione) e al tipo negoziale in forza del quale l'obbligazione accessoria è convenuta e non alla natura degli interessi.

Questo significa che il Legislatore ha inteso assoggettare alla disciplina dell'usura quegli interessi corrispettivi dissimulati o convenuti in patto aggiunto o contrario (sul punto, ABF collegio di coordinamento decisione n. 1875 del 28.3.2014 e ABF di Roma decisione n. 260 del 17.1.2014).

Inoltre, rimanendo sul piano letterale, si evidenzia che l'art. 644 c.p. si riferisce a tutte le remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito: gli interessi di mora sono un onere eventuale, collegato non all'erogazione del credito, bensì solo ed esclusivamente all'inadempimento del cliente.

E noto poi che gli interessi di mora non vengono computati dalla B.D. nell'ambito del procedimento cui si è fatto cenno sopra ai fini della determinazione del TEG e tale esclusione è ribadita all'art. 3 dei D.M. di rilevazione del TEGM.

Gli interessi moratori, quindi, non fanno parte delle voci di costo del credito che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia.

Diversamente, ai fini della verifica dell'usura, è necessario che vi sia una perfetta simmetria tra gli oneri che rilevano ai fini dei tassi soglia e gli oneri riferiti allo specifico rapporto contrattuale: infatti, è la legge stessa a prevedere che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari deve essere determinato in base al tasso effettivo globale medio (TEGM) praticato dalle Banche, comprensivo di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (art. 2 L. n. 108 del 1996).

A tale proposito la formula è la stessa utilizzata, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p. per determinare come deve essere computato il tasso d'interesse convenuto nel singolo rapporto da sottoporre al controllo usurario; ne deriva che i valori da prendere in considerazione per calcolare i due termini da porre in comparazione (TEG applicato al singolo cliente e TEGM su cui calcolare il tasso soglia) appaiono coincidenti: per cui se si condivide l'idea che gli interessi moratori sono una voce che deve essere tenuta in considerazione al fine di determinare il costo della prestazione bancaria, secondo la prospettazione accolta dalla Cassazione, ne discende che tale voce deve essere calcolata anche in sede di fissazione del tasso soglia.

Peraltro, qualora gli interessi moratori dovessero computarsi ai fini dell'usura, il procedimento volto alla enucleazione dei tassi soglia che non li computa sarebbe illegittimo, con la conseguenza che il relativo tasso soglia sarebbe anch'esso viziato, con conseguente inevitabile disapplicazione del D.M che lo prevede.

Alla necessità di tale simmetria ha fatto riferimento, sia pure in tema di c.m.s, la Cassazione nella sentenza n. 12965.2016 ove, punto 13 della motivazione, si legge: posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della B.D., a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TE6 contrattuale; il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicchè, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo,- il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato; in definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla B.D. dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco, in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica, l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della c.d. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione (...)".

Quand'anche, quindi, in astratto, la disciplina sull'usura fosse applicabile agli interessi moratori, vi sarebbe un evidente problema pratico, dato che per questi mancherebbe un tasso soglia.

Inoltre, considerare gli interessi moratori ai fini usurari provocherebbe effetti distorsivi e contrastanti con la ratio della normativa: qualora gli interessi moratori concorressero alla determinazione del TEGM, il tasso soglia sarebbe più alto (almeno del 2,1% secondo gli studi della B.D.) e ciò determinerebbe un innalzamento dei tassi praticati dalle banche con un evidente svantaggio per tutti i clienti e, d'altra parte, sarebbe antieconomico per le banche finanziare una fascia rilevante di imprenditori a rischio di insolvenza, spingendoli verso l'usura criminale.

Gli unici ad avvantaggiarsi da tale interpretazione sarebbero i clienti morosi i quali potrebbero sfruttare tassi di interessi moratori più bassi e nonostante siano coloro che meno necessitano di tutela, dal momento che l'inadempimento che fa scattare l'obbligazione di pagare gli interessi moratori è a loro imputabile.

Ancora, la previsione del comma 4 del novellato art. 1284 c.c. conferma che la normativa "anti-usura" riguarda solo gli interessi corrispettivi, dal momento che questo prevede un tasso presumibilmente superiore a quello usurario; è contraddittorio che ciò che non sarebbe in ipotesi consentito alle parti (stabilire convenzionalmente interessi moratori "sopra-soglia") risultasse invece oggetto addirittura di un obbligo (a carico del debitore moroso) previsto dallo stesso legislatore. 

Infine, ulteriori argomenti possono desumersi dal legislatore comunitario: l'art. 19, 2' paragrafo, della direttiva 2008/48/CE (relativa ai contratti di credito ai consumatori) espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento."

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