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Tribunale di Brescia: Usura – Interessi di mora – Verifica superamento tasso soglia – Tasso corrispettivo e tasso moratorio – Autonomia tassi di interesse corrispettivi e moratori – Mutuo

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale di Brescia, 15 Giugno 2017. Est. Magnoli

Tribunale di Brescia: Usura – Interessi di mora – Verifica superamento tasso soglia – Tasso corrispettivo e tasso moratorio – Autonomia tassi di interesse corrispettivi e moratori – Mutuo

Interessante pronuncia del Tribunale di Brescia, 15 Giugno 2017. Est. MAGNOLI, pubblicata in www.ilcaso.it, con segnalazione della dr.ssa MARIA CAPITANIO.

Riportiamo uno stralcio della motivazione della sentenza, relativa al tema del tasso di mora e del tasso soglia di usura. Per ogni dettaglio ulteriore si rinvia al provvedimento qui allegato.

 

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"(Omissis) 

 Mutuo, tasso mora e tasso soglia usura.

L’art.1815 cpv cc afferma l’invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario; quindi determina le conseguenze di tale nullità, stabilendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall’art.1284 cc, richiamato dal primo comma dell’art.1815 cc, nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante.

L'art. 1815 cpc cc, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art. 1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, estensibile - se essenziale - al contratto nel suo insieme (art. 1419, primo comma, cc), né l’inserimento automatico della misura di legge, di cui all'art. 1419 cpv cc e di cui all’art. 1339 cc, bensì, più radicalmente, l’azzeramento dell’interesse pattuito.

La disposizione, in ragione di ciò, pare doversi riferire al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale "mutuo oneroso", e non  anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1224 cc, con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.

E' tuttavia aperto il dibattito in ordine all’applicabilità della disciplina di cui all’art.1815 cpv cc anche all’interesse moratorio, nonostante la diversa funzione svolta da quest'ultimo. E’ parimenti discussa l’individuazione del tertium comparationis da assumere onde accertare l'usurarietà oggettiva del saggio di interesse moratorio, per superamento del tasso soglia usura ex lege 108/96, sostenendosi da alcuni che a tal fine dovrebbe mantenersi quale tasso soglia quello stabilito per il tipo di operazione (e cioè per il mutuo), rientrando la maggiorazione per tasso mora tra gli elementi aggiuntivi di rilievo riferibili alla tipologia di rapporto, già ricompresi nel divario consentito tra il tasso medio ed il tasso soglia, e viceversa da altri che il tasso soglia per l’interesse moratorio andrebbe determinato partendo dal TEGM riferito all'interesse corrispettivo, per poi procedere al suo incremento di 2,1 punti percentuali.

Ciò che tuttavia non appare obiettivamente opinabile è, da un canto, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l'attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l'eventuale inadempienza, dall’altro canto, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relativi all'uno ed all’altro tipo di interesse.

In una parola: ancorché eventualmente ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola di determinazione dell’interesse moratorio è autonoma e ben distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo.

Con la conseguenza che l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo. Che resta valida e pienamente efficace anche nel caso in cui la clausola relativa all'interesse moratorio risulti nulla perché usuraria.

Tale conclusione è anzitutto imposta dallo stesso testo letterale dell'art. 1815 cpv cc, il quale muove appunto dall’affermazione della nullità della clausola usuraria per poi trarne le conseguenze del caso (azzeramento dell'interesse che vi si riferisce).

E così: se il tasso soglia viene superato dall’interesse moratorio ma non anche da quello corrispettivo, la pattuizione del primo è nulla ma non quella del secondo. Ciò già sul piano della logica formale.

Ma a non diversa conclusione si perviene sviluppando il ragionamento dal punto di vista funzionale, cioè in correlazione alla ratio della disposizione.

Quest'ultima mira con ogni evidenza a colpire gli squilibri che derivano nell’economia del rapporto contrattuale dall’applicazione di una disciplina orientata tutta a generare vantaggi a favore della parte forte del contratto ed in pregiudizio di quella debole.

La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso di mora, di un’azione di mero accertamento dell’usurarietà della clausola in oggetto; dall’eventuale accoglimento di una siffatta domanda deriverà al mutuante, quale conseguenza dell’inefficacia della clausola recante determinazione convenzionale dell’interesse moratorio, ex art. 1224 cc, l’onere di fornire la prova dell’esistenza di un danno da ritardo ulteriore rispetto all’interesse corrispettivo.

Quel che invece non si può fare - e qui si perviene alla considerazione concreta circa la sussistenza meno dello squilibrio - è mescolare i piani, quello dell'interesse corrispettivo, che è dovuto sempre, con quello dell'interesse moratorio, che è dovuto solo in caso di ritardo nel rimborso, e quindi in caso di  inadempimento.

In tal modo pretendendosi di incidere - ponendola nel nulla - sulla (valida) pattuizione degli interessi corrispettivi per il mero tramite dell’accertamento dell'invalidità della pattuizione dell'interesse moratorio. Che è quanto si è verificato nella fattispecie.

Ovviamente identica considerazione va fatta con riferimento al costo per l’estinzione anticipata del mutuo.

Tasso mora sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al tasso corrispettivo.

Si noti che la prospettazione attorea risulterebbe priva di giuridico fondamento anche nel caso in cui si volesse aderire ad impostazione interpretativa di segno opposto rispetto a quella testé esposta e qui accolta: anche in tal caso, infatti, non potrebbe determinarsi alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, in assenza di superamento del TSU, in quanto quest'ultimo, secondo le stesse indicazioni di parte attrice, era al tempo della stipulazione del contratto superiore al tasso mora pattuito: è infatti del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge (art.1324 cpv. cc). (Omissis)".

 

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