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Usura e cessione del quinto: il Tribunale di Roma si pronuncia, in un contratto ante 2009, per l'inclusione nel calcolo del TEG delle contestuali spese di assicurazione

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale di Roma, 15 Giugno 2017. Est. Carlomagno

Usura e cessione del quinto: il Tribunale di Roma si pronuncia, in un contratto ante 2009, per l'inclusione nel calcolo del TEG delle contestuali spese di assicurazione

I primi effetti della pronuncia della Suprema Corte (Cass., sez. I civ., sent. n. 8806/2017) si colgono nella pronuncia del Tribunale di Roma, 15 Giugno 2017. Est. Carlomagno, pubblicata in www.ilcaso.it, con segnalazione dell’Avv. Massimo Campanella.

 Con detto provvedimento il Tribunale romano propende per l’inclusione delle spese assicurative nel calcolo del TEG, nell’ambito di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2007, mediante cessione del quinto dello stipendio.

Il CTU aveva accertato con riferimento a tale contratto l’applicazione di un TEG pari al 16,08% a fronte di un tasso soglia del 14,03% riferito alla categoria “prestiti con cessione del quinto dello stipendio”. Ed in risposta ad un rilievo di parte convenuta aveva rilevato che, senza tener conto dei costi assicurativi, il TEG del contratto si attesterebbe al di sotto del tasso soglia, rilevando che il quesito del Giudice richiedeva l’inclusione di tutte le spese inerenti le spese inerenti la concessione del credito, escluse quelle per imposte e tasse.

La società finanziaria (convenuta) aveva espresso le proprie doglianze, rilevando, tra l’altro, l’insussistenza del superamento del tasso soglia sulla base delle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti alla data della stipula, le quali nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio espressamente escludevano le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore purché certificate da apposita polizza

In argomento, il Tribunale di Roma ha ritenuto fondata la domanda restitutoria di parte attrice ed ha affermato:

Sulla seconda questione si osserva, conformemente alla recente Cass. Sez. I, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017, relativa anch'essa ad un contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni della  Banca di Italia, che "Ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria dì un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art 644, comma 4. c.p., essendo, all’uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione dei credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.

La Suprema Corte ha ritenuto che le Istruzioni della Banca di Italia, nella precedente formulazione, non imponessero affatto, nella fattispecie al suo esame, l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG e soprattutto, cosa che maggiormente rileva nel presente giudizio, che al contrario la loro inclusione, purché fossero correlate alla concessione del credito si deve desumere dalla diretta applicazione della fonte di rango primario. 

Nel caso in esame la correlazione di tali spese all’erogazione del credito risulta evidente perché l’assicurazione, della quale risulta contraente e beneficiaria la società finanziaria, è richiamata nel contratto di finanziamento, al fine di porre a carico del mutuatario l’onere del pagamento dei premi”. 

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