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Inammissibilità del ricorso in Cassazione da parte della curatela per mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Giudice delegato

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ., sez.I, sent. n.13370 del 26.05.2017 - Est. M. Di Marzio

Inammissibilità del ricorso in Cassazione da parte della curatela per mancato rilascio dell'autorizzazione da parte del Giudice delegato

Con sentenza n.13370 del 26.05.2017 la prima sezione civile della Suprema Corte (Est. M. Di Marzio) ha affermato l'inammissibilità del ricorso della curatela, precisando che:

"Stabilisce il numero 6 dell'articolo 25 della legge fallimentare che il giudice delegato autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, precisando che l'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Va dunque ricordato che il curatore del fallimento, pur essendo parte nelle controversie fallimentari, non ha capacità processuale autonoma, bensì condizionata all'autorizzazione del giudice delegato, che deve essere rilasciata in relazione a ciascun grado di giudizio tant'è che, in mancanza, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di questione inerente la legitimatio ad processum. Peraltro, mentre nelle fasi di merito il giudice, che ne rilevi l'assenza, può invitare il curatore a munirsene, nel giudizio di legittimità non sussiste un analogo potere poiché la peculiare natura di quest'ultimo, caratterizzato dall'assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che disciplinano il deposito dei documenti (ammissibili con le forme e i limiti di cui all'art. 372 c.p.c.), esclude la possibilità per il giudicante di invitare una delle parti a depositare documenti mancanti (Cass. 16 dicembre 2014, n. 26359). Nel caso in esame il ricorso non fa menzione alcuna del rilascio dell'autorizzazione da parte del giudice delegato, né nell'intestazione, né nel corpo di esso, e neppure nella procura alle liti apposta in calce al medesimo. Il provvedimento autorizzativo, d'altro canto, neppure è richiamato nell'elenco dei documenti prodotti in uno con il ricorso. Di qui l'inammissibilità del ricorso".

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