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Processo tributario: notifica del ricorso a mezzo posta - costituzione del ricorrente/appellante - deposito dell’avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione - inammissibilità del ricorso o dell’appello - esclusione - condizioni

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ.,  Sez. Un., sentenza n. 13452 del 29/05/2017- Rel. E. Cirillo

Processo tributario: notifica del ricorso a mezzo posta - costituzione del ricorrente/appellante - deposito dell’avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione - inammissibilità del ricorso o dell’appello - esclusione - condizioni

Le Sezioni Unite (Sentenza n. 13452 del 29/05/2017), componendo il relativo contrasto, hanno stabilito che, nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la inidoneità della mera scrittura manuale comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della, tempestività del ricorso o dell’appello, solo se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza dell’impugnazione dell’atto o della sentenza.

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