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Per la Cassazione gli accertamenti bancari si estendono anche ai contribuenti non titolari di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2017, n. 2432

Per la Cassazione gli accertamenti bancari si estendono anche ai contribuenti non titolari di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo

La controversia giunta all’attenzione della Suprema Corte origina da un’indagine finanziaria effettuata in capo ad un contribuente persona fisica. Più in dettaglio, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza svolgeva accertamenti sul conto corrente bancario intestato ad un contribuente, rilevando operazioni di versamento in denaro contante riferibili al padre del medesimo. Pertanto l'Agenzia delle Entrate emetteva a carico del contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef per l'anno di imposta 2000, con il quale contestava la disponibilità di un "reddito diverso", derivante da lavoro autonomo occasionale svolto nell'orbita delle attività imprenditoriali della società di famiglia, operante nel settore dell'edilizia e nel settore immobiliare. Contro l'avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava. In particolare, il giudice di appello riteneva che "in caso di accertamento riferito ad "attività diverse" era onere dell'Ufficio e non del contribuente dimostrare l'esistenza dello svolgimento da parte del contribuente di quelle "attività diverse". Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso. 

Con la pronuncia in esame, pubblicata in www.dirittobancario.it,  la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. V, Sent., 31-01-2017, n. 2432) ha affermato che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art. 32, anche all'art. 38 del medesimo D.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari). La presunzione legale in oggetto si articola secondo due diverse modalità, distintamente previste nel citato art. 32, comma 1, secondo periodo, prima e seconda parte: a) i "dati ed elementi" attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 40 e 41 (persone fisiche, titolari di reddito determinato in base alle scritture contabili, redditi di soggetti diversi dalle persone fisiche, redditi accertati d'ufficio); b) la presunzione legale secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi o compensi può essere utilizzata nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, soggetti all'obbligo di tenuta delle scritture contabili (con la correzione apportata dalla Corte Cost. con la sentenza n. 228 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di lavoro autonomo). Mentre l'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che "ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine" (in senso conforme Cass. Sez. 5 n. 22514 del 2013 ha ritenuto "priva di qualsivoglia riscontro normativo" la limitazione dell'ambito applicativo degli accertamenti bancari ai soli soggetti esercenti attività di impresa, artistica o professionale).

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La sentenza è annotata da G. ANTICO, Presunzione sui versamenti legittima anche nei confronti dei “privati”, in Fisco (Il), 2017, n. 10, 978.

Più in generale, per eventuali riferimenti bibliografici,  senza alcuna pretesa di esaustività ed a far data dal 2001, si rinvia al link ACCERTAMENTI BANCARI, tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia .                                              

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