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Normativa antiusura: il Tribunale di Pistoia ribadisce che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Trib. Pistoia, Sent., 07-03-2017 - G.I. C. Carsiviglia

Normativa antiusura: il Tribunale di Pistoia ribadisce che le Istruzioni della Banca d'Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate

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 "Le istruzioni della Banca d'Italia hanno, invero, natura di norme tecniche autorizzate, costituendo la strumento utilizzato dall'autorità amministrativa nel procedimento d'integrazione del contenuto del'art.644 c.p. e dell'art.2 della L. n. 108 del 1996 che la stessa legge le demanda per la concreta determinazione del tasso medio, in base al quale viene poi stabilito - con un semplice automatismo - il cd. "tasso soglia" per ciascuna categoria di operazione.

Non è revocabile in dubbio che l'art. 644 c.p.c. sia una norma penale parzialmente in bianco, posto che la concreta determinazione di un elemento costitutivo della fattispecie delittuosa è affidata a questa complessa procedura amministrativa che vede coinvolti il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia e che culmina nella rilevazione dei tassi medi. La legge non indica le modalità concrete della rilevazione né specifica quali formule matematiche o criteri di calcolo debbano essere utilizzati, affidando piuttosto alle autorità amministrative coinvolte il compito di esercitare la propria discrezionalità tecnica al fine di individuare gli oneri rilevanti e tradurre in termini matematici i metodi di rilevazione dei tassi medi per ciascun tipo di operazione. Ed infatti, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d'Italia è stata disposta da tutti i D.M. che si sono succeduti a partire da quello del 23.9.1996 e, dall'altro lato, i D.M. trimestrali, con i quali sono stati resi pubblici (e imperativi) i dati rilevati, hanno sempre imposto alle banche e agli intermediari finanziari di attenersi ai criteri di calcolo indicati dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Al giudice resta, pertanto, preclusa la possibilità di ricorrere ad un criterio di calcolo del TEG totalmente diverso da quello disposto dalla Banca d'Italia, posto che, in tal modo, egli non si limiterebbe a verificare il rispetto della legge siccome completata dal procedimento amministrativo di cui sopra, ma, sostituendosi alle autorità all'uopo preposte, finirebbe con l'integrare arbitrariamente il contenuto del precetto normativo, con buona pace della uniforme attuazione della norma primaria di cui all'art.644, quarto comma, c.p.

Inoltre, poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di contesa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato.

Nel predetto senso si è già espressa parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, 3.6.2014 e Trib. Treviso, 14.4.2016 in www.ilcaso.it) e, di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n.12965 del 22.6.2016.

In detta pronuncia il Supremo Collegio ha evidenziato la necessità di attenersi ai criteri dettati dalla Banca d'Italia onde rispettare una simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e la metodologia di calcolo dello specifico TEG contrattuale; ciò in quanto l'utilizzo di metodologie e formule matematiche "alternative" - quali sono quelle adottate dal consulente di parte attrice - non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale quanto quella del TEGM, con la conseguenza che "il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla B.D. con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio."

 

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