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La Cassazione afferma la rilevanza dei debiti appostati nel fondo rischi nell'accertamento del requisito della fallibilità

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-01-2017, n. 601

La Cassazione afferma la rilevanza dei debiti appostati nel fondo rischi nell'accertamento del requisito della fallibilità

Con la sentenza n.601 del 12-01-2017, la Suprema Corte, Sez. I, civ., ha affermato che, come già statuito con sentenza n. 25870/011, l'accertamento del requisito di fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) cit. va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte ed ancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sè sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento - rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento - in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall'opinione del debitore a riguardo ed, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazione di fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere dell'apertura della procedura concorsuale.

 

Nel caso di specie la società fallita aveva iscritto oltre 1.400.000 Euro nel fondo rischi ed oneri, a copertura di debiti litigiosi "certi" o "probabili": non era pertanto precluso al giudice del merito, cui compete in via esclusiva l'apprezzamento dei fatti rilevanti e decisivi per il giudizio, di ritenere detta appostazione indicativa dell'effettiva esistenza di quei debiti, ancorchè non ancora giudizialmente accertati, anche in ragione (secondo quanto la sentenza non ha mancato di rilevare) del rapporto anomalo e squilibrato tra il loro elevato ammontare e quello, pressochè insignificante, dei debiti già esposti al passivo del bilancio.

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