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La Suprema Corte si pronuncia sulla presunzione legale dei ricavi in tema di versamenti e prelevamenti su conto corrente, nonchè sull'onere della prova dei relativi costi

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cassazione Civile, Sez. V, 28 dicembre 2016, n. 27125

La Suprema Corte si pronuncia sulla presunzione legale dei ricavi in tema di versamenti e prelevamenti su conto corrente, nonchè sull'onere della prova dei relativi costi

La Suprema Corte, con la sentenza n. 27125 del 28 dicembre 2016, Sez. V civ., è tornata ad esprimersi sulla presunzione legale di cui allarticolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed in specie sull'onere della prova in merito ai costi connessi ai presunti ricavi. La pronuncia è leggibile in www.dirittobancario.it , con nota di M. GRANDINETTI.

"Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili (Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 13035 del 24/07/2012, Rv. 623410; Sez. 5, n. 25502 del 30/11/2011, Rv. 620342).

Tale principio trova limitata deroga solo nei confronti dei lavoratori autonomi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), limitatamente alle parole "o compensi". Con l'inserimento di tale inciso ad opera della citata disposizione novellatrice, l'ambito operativo della presunzione relativa ai prelevamenti bancari posta dall'art. 32, comma 1, n. 2, originariamente limitato unicamente agli imprenditori, era stato esteso ai lavoratori autonomi; proprio tale estensione è stata giudicata dalla corte delle leggi lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacità contributiva, "essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di un reddito".

Al di fuori di detta ipotesi - che nella specie evidentemente non ricorre - e sempre secondo quanto affermato da questa Corte con riferimento all'acquisizione dei movimenti di conto corrente bancario, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili (v. Cass., Sez. 5, n. 15565 del 27/07/2016; Sez. 5, n. 16896 del 24/07/2014, Rv. 632140; Sez. 5, n. 14675 del 23/06/2006, Rv. 591460)."

"....Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del D.P.R. n. 597 del 1973, e del D.P.R. n. 598 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente. Inoltre, poichè nei poteri dell'amministrazione finanziaria in sede di accertamento rientra la valutazione della congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, l'onere della prova dell'inerenza dei costi, gravante sul contribuente, ha ad oggetto anche la congruità dei medesimi (v. Cass., Sez. 5, n. 4554 del 25/02/2010, Rv. 611839; Sez. 5, n. 11240 del 30/07/2002, Rv. 556397)".

 

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