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Sulla responsabilità penale del collegio sindacale: una recente pronuncia della Suprema Corte ne chiarisce i confini

  • Fonte:

    www.giurisprudenzapenale.com

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2016) 10-05-2016, n. 19470

Allegati:
Sulla responsabilità penale del collegio sindacale: una recente pronuncia della Suprema Corte ne chiarisce i confini

 

Richiamiamo alcuni interessanti passaggi della sentenza n.  n. 19470 della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-02-2016) 10-05-2016. Il provvedimento è annotato da M. MIGLIOI confini della responsabilità penale dei sindaci per l’omesso impedimento dei fatti di bancarotta, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 2.

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"In termini generali e ricostruttivi, giova ricordare che, in tema di bancarotta, questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che è configurabile il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall'amministratore della società, anche a titolo di omesso controllo sull'operato di quest'ultimo o di omessa attivazione dei poteri loro riconosciuti dalla legge (Cass., Sez. 5, n. 31163 del 01/07/2011 - dep. 05/08/2011, Checchi, Rv. 250555). Detto altrimenti, nei reati di bancarotta è ammissibile il concorso di un componente del collegio sindacale con l'amministratore di una società, che può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, il quale non si esaurisce in una mera verifica formale, quasi a ridursi ad un riscontro contabile nell'ambito della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione (Cass., Sez. 5, n. 8327 del 22/04/1998 - dep. 14/07/1998, Bagnasco e altri, Rv. 211368).

Pertanto, sussiste la responsabilità, a titolo di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, del componente del collegio sindacale qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri- doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori (Cass., Sez. 5, n. 26399 del 05/03/2014 - dep. 18/06/2014, Zandano, Rv. 260215). Ed invero, oltre alle ipotesi eccezionali - configurabili in linea astratta - di condotte positive o commissive in concorso con altri, tali da integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta, la responsabilità a carico dei sindaci è, normalmente, ravvisabile a titolo di concorso omissivo, alla stregua dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, ordinariamente, inerisce alla loro funzione, sub specie dell'equivalenza giuridica, sul piano della causalità, tra il non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire ed il cagionarlo. E' noto che, nella disciplina codicistica sostanziale, sia nel previgente regime che nell'assetto novellato dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il collegio sindacale è tipico organo di controllo, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonchè di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare (cfr. Cass. Sez. 5, n. 45237 del 12/11/2001, rv 221014; e, per il nuovo regime, Sez. 1 civ, n. 22911 del 11/11/2010, rv 614607).

Ne consegue che, in quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, da esercitare, peraltro, con la diligenza del mandatario, secondo la vecchia formulazione dell'art. 2407 c.c. (oggi con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico), anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta fraudolenta per fatti propri degli amministratori.

Tuttavia, l'ipotesi del coinvolgimento dei sindaci non può fondarsi, acriticamente, soltanto sulla loro posizione di garanzia e discendere, tout court, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma postula - per indiscussa giurisprudenza di legittimità - l'esistenza di elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, della loro partecipazione, in qualsiasi modo, all'attività degli amministratori ovvero di valide ragioni che inducano a ritenere che l'omesso controllo abbia avuto effettiva incidenza causale nella commissione del reato da parte degli amministratori (Cass., Sez. 5, n. 15360 del 21/04/2010, rv. 246956)."

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Per un'ampia rassegna bibliografica, a far data dal 2001, riguardante il Collegio sindacale ed i relativi profili di responsabilità, si rinvia al link : RESPONSABILITA' DEL COLLEGIO SINDACALE , tratta da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia.

 

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