iusimpresa

Contratto di conto corrente bancario: onere probatorio e saldo zero

  • Fonte:

     www.ilcaso.it 

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Appello Milano 05 gennaio 2017 - Pres. Mesiano - Est. Cesira D'Anella

Allegati:
Contratto di conto corrente bancario: onere probatorio e saldo zero

Interessante pronuncia della Corte di Appello Milano, 05 gennaio 2017, Est. Cesira D'Anella,  pubblicata da www.ilcaso.it , con segnalazione a cura dell' Avv. Giuseppe D'Elia.

*****

La banca, che agisce in giudizio per il recupero del saldo debitore del conto corrente, se contestato dal correntista, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il credito derivante dal saldo debitore si determina sulla base del cosiddetto “saldo zero”, che riconduce a zero il primo saldo disponibile.

Il correntista, che agisce in giudizio per la ripetizione dell’indebito, ha l’onere, a norma dell’art. 2697 c.c., di produrre la sequenza completa degli estratti conto idonei a ricostruire il suo credito; in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista è ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile. 

*****

In argomento vedasi, senza pretese di esaustività: Quintarelli Alfonso, Conto corrente bancario: anatocismo e capitalizzazione; prescrizione; azioni di accertamento e condanna, distribuzione dell’onere probatorio e saldo zero, in Il caso.it, 5 gennaio 2015;Dell'Anna Misurale Giuseppe , Dell'Anna Misurale Francesca, La Cassazione boccia l’applicazione del saldo zero nell’azione di accertamento negativo promossa dal correntista, in Rivista di diritto bancario, 2015, n. 9; Dolmetta Aldo Angelo, Malvagna Ugo, Vicinanza della prova in materia di contenzioso bancario. Spunti (I. il saldo zero), in Rvista di diritto bancario, 2014, n. 15; Accettella Francesco, La "depurazione" del saldo del conto corrente dagli interessi anatocistici (tra assenza di estratti conto ed irrilevanza dei c.d. "conti d`ordine"), nota a Trib. civ., Napoli, sentenza 08/01/2009, in Banca borsa e titoli di credito, 2010, n. 5, parte II, p. 631 ss.

In giurisprudenza, si segnala anche la recente Cassazione civile, sez. I, 07 maggio 2015, n. 9201 , così massimata in Ilcaso.it.

Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e l’istituto di credito non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese.
L'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito; tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012).
Ne segue che la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto, e ove ne manchi la completa documentazione, a partire dal c.d. saldo zero e del pari il correntista, pur agendo per l’accertamento negativo, dovrà fornire la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l’estratto conto zero, tanto più ove si tenga conto che tale estratto conto, inviato per legge ai correntisti, fa sì che gli stessi si trovino in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento. 

Di contrario avviso, Appello Lecce, 12 novembre 2015, Est. Cinzia Mondatore,  così massimata in Ilcaso.it:

Nell’ambito dei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità delle pattuizioni sugli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli estratti a partire dall'apertura del conto al fine di dimostrare il proprio diritto di credito, anche nell'ipotesi di azione di accertamento proposta dal correntista. 

Al riguardo non appare condivisibile il principio di recente espresso dalla Corte di legittimità (Cass. civ., 7 maggio 2015, n. 9201), secondo cui chi esperisce un’azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda, con la conseguenza che è onere del correntista fornire l'estratto conto zero.

Infatti, dall'impossibilità di ricostruire le poste attive e passive fin dalla fase iniziale del rapporto - per mancanza di idonea documentazione - non può farsi derivare una sorta di sanatoria degli addebiti illegittimi operati dall'istituto di credito. Tali carenze, al contrario, inducono a ritenere ragionevole, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., che i conteggi relativi ai reciproci rapporti di dare/avere partano da un "saldo zero"

 

 

Torna in alto