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La Cassazione penale ribadisce che la “clausola penale” non è rilevante ai fini della normativa antiusura, salvo che non sia preordinata a simulare il pagamento di un corrispettivo usurario

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Provvedimento:

    Cass. pen., II sez., sent.  n. 29010 del 22.06.2018 (Est. U. De Crescenzio)

Allegati:
La Cassazione penale  ribadisce che la “clausola penale” non è rilevante  ai fini della normativa antiusura, salvo che non sia preordinata a simulare il pagamento di un corrispettivo usurario

Con sentenza n. 29010 del 22.06.2018 la II Sez. pen. della Suprema Corte (Est. U. De Crescienzo) ha affermato che :

L'art. 644 cod. proc. pen. sanziona la ricezione (anche sotto la sola forma della "promessa") di "interessi usurari" quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità; il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di "interessi" (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. 108/1996 art. 2), ma anche se oggetto della pattuizione sono comunque "vantaggi usurari".

Questi ultimi sono illegittimi profitti di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che per il valore  raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura, cioè di interesse eccedente la norma.

Il dato testuale dell'art. 644 cod. pen. pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità).

Il collegamento che il legislatore ex art. 644 cod. pen. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "corrispettivo", rende evidente come il "pagamento" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo.

Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 cod. pen., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento.

Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "clausola penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario) attraverso un simulato o preordinato inadempimento.

(I giudici di merito, attraverso la ricostruzione del fatto, avevano messo in evidenza come l'inadempimento dell'obbligazione contratta avesse caratteristiche di preordinazione con la conseguenza che la clausola penale andava valutata come pattuizione (mascherata) di un interesse usurario).

 

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La pronuncia ribadisce quanto già detto dalla medesima Sezione con sentenza n. 5683/2013.

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