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Collegio di coordinamento A.B.F. e normativa antiusura: la rilevanza dei premi assicurativi

Collegio di coordinamento A.B.F. e normativa antiusura: la rilevanza dei premi assicurativi

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 12830/2018, dirimendo la conflittualità tra due orientamenti ermeneutici, ha statuito che: “ove sia stato accertato il collegamento funzionale tra l’operazione finanziaria principale e la polizza stipulata a protezione del credito, nonché, al contempo, si sia verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 c.c., in combinato disposto con il quarto comma dell’art. 644 c.p., vengano colpiti dalla nullità non solo gli interessi propriamente intesi, ma anche tutti gli oneri e le spese, compresi i premi assicurativi relativi alle polizze collegate (con esclusione di imposte e tasse), che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.

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