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App. Bari: la nullità degli interessi di mora, per sforamento del tasso soglia, rende nulli anche gli interessi corrispettivi

App. Bari: la nullità degli interessi di mora, per sforamento del tasso soglia, rende nulli anche gli interessi corrispettivi

Con sentenza n. 990/2018, pubblicata il 04/06/2018 in Ilcaso.it, la Corte di Appello di Bari, II sez. civ., aderisce “alla tesi, che ritiene che la nullità della clausola degli interessi moratori per superamento del tasso soglia travolga anche la clausola che fissa gli interessi corrispettivi, determinando così la gratuità del mutuo. Tale orientamento giurisprudenziale, si basa sulla considerazione che il ritardo colpevole non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge n. 108/1996, la quale tende ad assicurare una copertura completa dall’usura estesa a tutti i costi dell’operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali”.

Secondo la Corte di Appello è il legislatore che “espressamente chiarisce che nello stabilire l’usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo e che il momento al quale riferirsi per verificare l’eventuale usurarietà, sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto a nulla rilevando il pagamento degli interessi. Con la conseguente irrilevanza della circostanza addotta dalla parte appellata che in concreto la norma che fissa gli interessi moratori sia rimasta inoperativa, non essendo mai stati applicati gli interessi moratori nel corso del rapporto”; ed allora, “in base a tale normativa, si deve quindi ritenere che anche gli interessi di mora sono soggetti al rispetto delle soglie di usura”.

In ordine alla conseguente gratuità del mutuo la Corte afferma: «Argomento decisivo per aderire alla tesi che dal superamento del tasso soglia, discenda, ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c., non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, è quella che il legislatore con la riforma intervenuta con la legge n. 108/1996 ha inteso prevedere quale sanzione a carico del mutuante la non debenza degli interessi in aggiunta alla nullità della clausola usuraria. Il secondo comma dell’art. 1815 c.c. prevedeva che nel caso fossero stati convenuti interessi usurari “la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, sicchè l’intenzione del legislatore di inasprire la conseguenza dell’usurarietà degli interessi, passando cioè dalla debenza degli interessi legali a quella della non debenza di interessi, verrebbe tradita seguendo l’opposta tesi della non estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo, poiché, mentre prima della riforma erano dovuti gli interessi  legali oggi sarebbero dovuti gli interessi corrispettivi, di norma maggiori rispetto ai primi. Ne consegue, applicando alla presente controversia tale secondo orientamento giurisprudenziale dell’estensibilità del vizio del tasso di mora al  tasso corrispettivo, che la domanda deve essere accolta, atteso che risulta dalla documentazione in atti che il contratto di mutuo oggetto di controversia contemplava interessi di mora superiori al tasso soglia».

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Nostra nota: il grassetto ed il corsivo sono a cura dello Studio. 

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