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Obbligo della Banca di provare il proprio credito da c/c producendo tutti gli estratti conto - Distruzione dei documenti per decorso del termine decennale – Violazione del precetto di sana e prudente gestione ex art. 5 T.U.B. – Sussistenza

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Cass. civ., sez. I, 20 Febbraio 2018, ord. n. 4102, Est. A.A. Dolmetta

Obbligo della Banca di provare il proprio credito da c/c producendo tutti gli estratti conto - Distruzione dei documenti per decorso del termine decennale – Violazione del precetto di sana e prudente gestione ex art. 5 T.U.B. – Sussistenza

La controversia, sottoposta all’esame della Suprema Corte (Cass. civ., sez. I, 20 Febbraio 2018, ordinanza n. 4102, Est. A. A. Dolmetta, pubblicata in Ilcaso.it), riguarda l'esistenza e la misura di un credito che la Banca ha asserito di possedere nei confronti di un correntista. Sì che l'onere di provarne l'eventuale consistenza, hanno sottolineato i Giudici di legittimità, “ non può gravare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a sua favore, che su di essa”.

D'altra parte, ha aggiunto l’ordinanza in esame,“è consolidato orientamento di questa Corte che «nei rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla dall'onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo ulteriore» (cfr., tra le altre, in particolare Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842; nonché, tra le più recenti, Cass. 20 aprile 2016, n. 7972). In realtà, il comportamento della Banca che comunque si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sé stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 del vigente Testo unico bancario. La sentenza emessa dalla Corte territoriale viola, in definitiva, la regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., traducendosi in un'ingiustificata sottrazione del preteso credito dal medesimo.”

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Nostra nota

Il grassivo ed il corsetto sono a cura dello Studio.

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