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Presupposti della convocazione diretta da parte dei soci di s.r.l.: inapplicabilità dell'art.2367 c.c. e invalidità della delibera assembleare

  • Fonte:

    www.giurisprudenzadelleimprese.it

  • Provvedimento:

    Trib. Roma, Sez. spec.ta in materia di impresa, XVI  sez. civ., sentenza n. 1880/2018

Presupposti della convocazione diretta da parte dei soci di s.r.l.: inapplicabilità dell'art.2367 c.c. e invalidità della delibera assembleare

Pubblicata da Giurisprudenzadelleimprese.it la sentenza n. 1880/2018, pubbl. il 26/01/2018 da Trib. Roma, Sez. spec.ta in materia di impresa, XVI  Sez. civ..

La pronuncia è così massimata dall'Avv. Pietro Acerbi:

Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia la maggioranza a tal fine necessaria, può altresì legittimamente procedere alla revoca e nomina dell’organo gestorio.

Non si applica alla s.r.l. in via analogica il disposto dell’art. 2367 c.c. in merito alla richiesta di convocazione, da parte dei soci, al Tribunale: l’art. 2479 bis c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci rappresentanti un terzo del capitale, avendo il potere di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, hanno conseguentemente potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale potere di convocazione dell’assemblea in via diretta, tuttavia, è da ritenersi condizionato al presupposto legittimante dell’inerzia degli amministratori (inerzia che deve apprezzarsi a seguito della richiesta di convocazione avanzata dal soggetto legittimato all’organo gestorio, il quale non si sia attivato).

La “mancanza di informazioni”, quale eventuale vizio invalidante la deliberazione assunta, va riferita al procedimento di convocazione inteso nel suo complesso – allorché sia stato pretermesso e determini quindi una “assoluta mancanza di informazioni” in tal senso – e non già ad irregolarità relative al suo svolgimento.

Ai fini della declaratoria di invalidità della deliberazione assunta per abuso di maggioranza ovvero per conflitto di interesse, tali vizi non possono desumersi da mere allegazioni di parte ma devono essere specificamente provati.

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