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Nullità del contratto di mutuo fondiario che non rispetti il limite di finanziabilità

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Provvedimento:

    Cass.civ., sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19016. Est. Terrusi

Nullità del contratto di mutuo fondiario che non rispetti il limite di finanziabilità

La Suprema Corte (Cass.civ., sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19016. Est. Terrusi) ha affermato che il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del T.u.b. e della conseguente delibera del Cicr, determina di per sè la nullità del contratto di mutuo fondiario; e poichè il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, "fondiario", secondo l'ottica del legislatore, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.

 
 
 
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