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Normativa anti-usura: la Suprema Corte include il costo della polizza assicurativa nella verifica dell’usurarietà

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Provvedimento:

    Cass., sez. I civ., ord. n. 9218/18, est. P. Fraulini

Allegati:
Normativa anti-usura: la Suprema Corte include il costo della polizza assicurativa nella verifica dell’usurarietà

Un breve cenno ai fatti di causa.

La Corte di Appello di Milano, nel confermare la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, aveva dichiarato la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento, sottoscritto tra le parti in data 30 ottobre 2010, aveva affermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientrava nel concetto di spesa indicato dall’art.644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario e che, pertanto, correttamente era stato conteggiato dal Tribunale, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato; ne derivava la nullità del contratto per superamento del c.d. tasso soglia.

Investita della questione, la Suprema Corte, sez. I civ., ord. n. 9218, depositata il 16 aprile 2018, est. P. Fraulini,  in piena sintonia con i giudici di merito, ha rigettato il ricorso e ritenuto che il contratto di assicurazione, accessorio a quello di finanziamento, era stato stipulato«al fine di tutelare l'istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato». Questa affermazione, in alcun modo contestata dalla ricorrente, consente di affermare che la polizza assicurativa non era affatto nell’interesse dell'assicurato, bensì della finanziatrice, posto che essa era la beneficiaria della prestazione economica per l'ipotesi di avveramento dell'alea contrattuale. Ne consegue che, quand'anche volesse accedersi alla tesi della ricorrente che dà rilevanza alle istruzioni secondarie dei soggetti rilevatori del tasso d'usura poi trasfusa nel decreto ministeriale determinativo del relativo importo, non per questo potrebbe ritenersi che il costo della polizza sia da escludere  dal  computo del  tasso di  usura,  in  quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato”.

Per gli stessi motivi, i Giudici di legittimità hanno respinto la doglianza della ricorrente fondata sul presupposto che la polizza assicurativa fosse facoltativa, “circostanza invece non solo assertivamente affermata, ma come detto anche smentita dalla motivazione sul punto resa dalla sentenza che, accertando l’esclusivo interesse del finanziatore, ha escluso che si tratti di una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento, unica condizione per sottrarne il relativo costo dal computo del tasso di usura anche alla luce delle istruzioni per la sua determinazione all’epoca vigenti, e ne ha sostanzialmente affermato la natura obbligatoria e la imposizione del relativo costo al cliente al fine di pervenire alla stipulazione del contratto principale”.

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