iusimpresa

Per la Cassazione in un contratto di finanziamento con cessione del quinto, sottoscritto ante le Istruzioni della B.I. del 2009, gli oneri assicurativi devono essere inclusi nella verifica dell’usurarietà

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5160 del 6.3.2018, est. A. Pellecchia

Per la Cassazione in un contratto di finanziamento con cessione del quinto, sottoscritto ante le Istruzioni della B.I. del 2009,  gli oneri assicurativi devono essere inclusi nella verifica dell’usurarietà

La Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5160 del 6.3.2018, est. A. Pellecchia) ha affermato che "le istruzioni della Banca d'Italia in vigore all'epoca della conclusione del contratto (emanate nel febbraio 2006) prevedono che, nel conteggio del TEG contrattuale ai fini della rilevazione del TEGM, "le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge" e che "nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza".

Le successive istruzioni di vigilanza (emanate nell'agosto 2009) contemplano invece l'inclusione nel calcolo del TEG di tutte "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore [...] se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte", includendo tra tali spese anche "le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore" nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.

Tuttavia, le medesime istruzioni prevedono che, fino al 31 dicembre 2009, "al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006". Pertanto, nel periodo transitorio, gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario), pur dovendo essere inclusi nel calcolo TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia, ne rimangono esclusi al fine della verifica del rispetto del limite di usura.

Il primo problema che si pone è quello della validità delle istruzioni della Banca d'Italia antecedenti a quelle del luglio 2009 e delle disposizioni transitorie di queste ultime, nonché dei D.M. recanti i tassi soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità alle stesse istruzioni.

Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, anche se non nello specifico, la questione della validità del conteggio degli oneri assicurativi nell'ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Ha cioè esaminato il problema nel diverso caso di un contratto di finanziamento con oneri assicurativi facoltativi (per i quali le istruzioni della Banca d'Italia ante 2009 non prevedevano espressamente l'esclusione dai conteggi). 

In quell'occasione, la Corte ha affermato che la "centralità sistematica" di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per "l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia". Infatti, "se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità alle stesse istruzioni.

Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644, comma 3, c.p. e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, anche se non nello specifico, la questione della validità del conteggio degli oneri assicurativi nell'ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Ha cioè esaminato il problema nel diverso caso di un contratto di finanziamento con oneri assicurativi facoltativi (per i quali le istruzioni della Banca d'Italia ante 2009 non prevedevano espressamente l'esclusione dai conteggi).

In quell'occasione, la Corte ha affermato che la "centralità sistematica" di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per "l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia". Infatti, "se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art.644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia." (Cass. civ. Sez. I, 05-04-2017, n. 8806).

La sentenza impugnata appare conforme a tale ultimo orientamento. C'è da aggiungere, inoltre, che la contestualità tra credito e assicurazione — quale espressione indicativa e presuntiva del 'collegamento' tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art.644 si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero a pacchetto)".

Torna in alto