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L' Arbitro per le controversie finanziarie si pronuncia sull'erogazione del finanziamento condizionata alla sottoscrizione di titoli

L' Arbitro per le controversie finanziarie si pronuncia sull'erogazione del finanziamento condizionata alla sottoscrizione di titoli

Arbitro per le controversie finanziarie,  decisione n. 49 del 18 settembre 2017.

 

L'ACF con la decisione sopra riportata ha rilevato che, l'aver l'intermediario sostanzialmente subordinato la concessione del finanziamento alla sottoscrizione di azioni e obbligazioni di propria emissione, costituisce certamente violazione, oltre che del precetto generale di buona fede e correttezza nella formazione ed esecuzione del contratto, anche del principio generale proprio della prestazione dei servizi di investimento di servire al meglio l’interesse del cliente.  Conseguentemente il ricorrente ha diritto a vedersi liquidato solo e soltanto il danno che sia conseguenza immediata e diretta dei comportamenti violativi dell’intermediario, e quindi il danno consistente nella perdita conseguita per effetto dell’investimento.  Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia investito € 19.750,00 per la sottoscrizione delle azioni e € 150.458,48 per la sottoscrizione delle obbligazioni, per un investimento complessivo pari dunque a € 170.208,48. Inoltre, l’intermediario ha dimostrato che il ricorrente ha incassato € 6.327,00 a titolo di cedole maturate sulle obbligazioni. Il Collegio, dopo aver rilevato che, allo stato, le azioni e le obbligazioni di cui trattasi sono prive di valore economico,  ha ritenuto che il ricorrente” ha diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza tra € 170.208,48 ed € 6.327,00, e quindi pari a € 163.881,48. Anche in assenza di espressa domanda da parte del ricorrente, tale importo deve essere rivalutato dalla data dell’investimento alla data della liquidazione (per € 1.638,81), con la conseguenza che il danno liquidato al ricorrente è complessivamente quantificato in € 165.520,29.

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