iusimpresa

L’Unione Sportiva Lecce S.p.a. non è sostituto di imposta in relazione ai compensi erogati alle società di capitali facenti capo ai procuratori dei singoli giocatori

  • Provvedimento:

    CTP Lecce, sez. V, sentenze n. 1058 e 1061, dep.14 marzo 2018

L’Unione Sportiva Lecce S.p.a. non è sostituto di imposta in relazione ai compensi erogati alle società di capitali facenti capo ai procuratori dei singoli giocatori

Riceviamo dallo Studio legale tributario dell’Avv. Maurizio Villani copia delle due sentenze  (che alleghiamo)  della CTP di Lecce, sez. V,  che, in accoglimento delle ragioni della difesa, hanno totalmente annullato i seguenti atti notificati all’Unione Sportiva Lecce:

  • atto di contestazione delle sanzioni per gli anni 2008,  2009 e 2010, per un totale di € 50.000;
  • avviso di accertamento per l’anno 2010, per un totale di € 300.000, oltre interessi come per legge. 

Secondo l’Agenzia delle Entrate di Lecce, l’Unione Sportiva Lecce avrebbe dovuto operare le ritenute alla fonte sui compensi erogati alle società facenti capo ai procuratori dei singoli calciatori, poiché si trattava di fringe-benefits

Invece, i giudici tributari hanno stabilito che la società beneficiaria di tali compensi era una società di capitali, con propria personalità giuridica, che aveva percepito i compensi da parte dell’Unione Sportiva LECCE S.p.A. non soggetta al versamento delle ritenute in qualità di sostituto di imposta.

Infatti, si è correttamente ritenuto che, in assenza di prova che il contratto tra la società sportiva e la società erogatrice di servizi nei confronti del calciatore fosse simulato, non è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi al reddito di lavoro dipendente del calciatore.

Di conseguenza, non può essere applicata la sanzione per omesso versamento delle ritenute alla fonte né è possibile ascrivere i compensi percepiti dalla società erogatrice dei servizi al reddito di lavoro dipendente del calciatore.

Infatti, anche il regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, con le modifiche intervenute dal 1° aprile 2015, ha specificato che il procuratore sportivo può operare sia nell’interesse di una sola parte contrattuale sia nell’interesse di più parti, purché ci sia il consenso scritto tra le parti e tale modifica regolamentare automaticamente dispone la non assoggettabilità in capo al calciatore dei compensi percepiti dall’agente.

Si tratta di sentenze che, tra le prime in Italia, hanno stabilito questi importanti principi.

Torna in alto