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Parere della B.C.E. del 3 febbraio 2017 relativo a misure per l'erogazione di liquidità, alla ricapitalizzazione precauzionale e ad altre disposizioni urgenti per il settore creditizio

Parere della B.C.E. del 3 febbraio 2017 relativo a misure per l'erogazione di liquidità, alla ricapitalizzazione precauzionale e ad altre disposizioni urgenti per il settore creditizio

Il 27 dicembre 2016 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze (il «Ministro») una richiesta di parere relativa al decreto-legge recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (di seguito il «Decreto-legge»). Il Decreto-legge è stato adottato dal governo italiano il 23 dicembre 2016 ed è già entrato in vigore. Esso deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’art. 2, paragrafo 1, terzo e sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio1 , in quanto il Decreto-legge concerne il compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di attuare la politica monetaria dell'Unione ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino, del Trattato, gli specifici compiti conferiti alla BCE ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del Trattato in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, la Banca d’Italia e le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e dei mercati finanziari.

In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il parere allegato.

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