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Nel quantificare l'imposta evasa il Giudice penale deve considerare anche i costi “presumibili” correlati ai ricavi omessi

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2016) 22-09-2016, n. 39379

Nel quantificare l'imposta evasa il Giudice penale deve considerare anche i costi “presumibili” correlati ai ricavi omessi

Con sentenza n. 39379, depositata il  22-09-2016, la Suprema Corte di Cassazione, III Sez. pen., ha ribadito che, come già affermato (da ultimo cfr. Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389), per "imposta evasa" deve intendersi l'intera imposta dovuta, da determinarsi, tenuto conto delle risultanze probatorie acquisite nel processo penale, sulla base dell'analisi e della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario (Sez. 3, n. 21213 del 26/02/2008, De Cicco, Rv. 239983).

Ne consegue che, per la determinazione dell'imposta sottratta, anche ai fini della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, ed anche al fine della verifica del superamento delle soglie di rilevanza penale applicabili, deve tenersi conto anche degli elementi negativi del reddito, a condizione che siano legittimante detraibili, spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale in tal senso (Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280).

Ora, nella specie, la motivazione in ordine alla considerazione dei costi sostenuti dall'imputato per la produzione dei ricavi non contabilizzati "risulta illogica, in quanto è stato considerato al riguardo sufficiente il conteggio degli oneri passivi indicati dall'imputato nelle dichiarazioni fiscali presentate, nelle quali, però, non erano stati indicati i ricavi oggetto degli accertamenti successivamente compiuti dalla Guardia di Finanza, e che, quindi, dovevano, necessariamente, riferirsi ai ricavi riportati nella contabilità ed indicati nelle dichiarazioni fiscali, e non anche a quelli oggetto della imputazione. A fronte di componenti attivi non indicati, per Euro 559.479,27 per l'anno 2007 e per Euro 582.676,65 per l'anno 2008, risulta insufficiente ed illogica la considerazione, quali costi sostenuti per la produzione di tali ricavi, di quelli già indicati nelle dichiarazioni contenenti le omissioni, da intendersi riferiti ai ricavi indicati e non anche a quelli omessi, con la conseguente sussistenza del vizio della motivazione denunciato dal ricorrente, essendovi al riguardo una non corretta applicazione della logica e delle massime di comune esperienza".

Occorrerà, dunque, secondo la Suprema Corte, "determinare sussistenza ed entità delle contestate sottrazioni di imposta, anche per verificare il superamento o meno delle soglie di rilevanza applicabili, attraverso la considerazione dei costi documentati o, in ogni caso, presumibili".

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 Per un'amplia bibliografia, a partire dal 2001, si rinvia al link REATI TRIBUTARI, tratto da www.iusimpresa.com - Osservatorio bibliografico del Diritto dell'economia

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