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Fatture false: il sequestro sui beni dell’emittente va commisurato al compenso ottenuto per l’emissione

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. pen. Sez. III, Sent., 18-10-2016, n. 43952

Fatture false: il sequestro sui beni dell’emittente va commisurato al compenso ottenuto per l’emissione

Con la sentenza n. 43952 del 18-10-2016, la III Sez. della Suprema Corte di Cassazione penale ha espresso il seguente principio:

 "In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poichè il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo. Il sequestro preventivo, astrattamente consentito dalla L. n. 244 del 2007, art. 143, nei confronti dell'emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto (prezzo del reato) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato".

La Corte rileva che le operazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti vedono coinvolti due soggetti, una ditta che emette le fatture (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8) e una ditta che utilizza le fatture (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2) portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità come se fossero operazioni esistenti, con un risparmio d'imposta.

Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, prevede: "In deroga all'art. 110 c.p.:

a) L'emittente di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 2;

b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'art. 8".

L'utilizzatore consegue un profitto pari al risparmio di imposta che deve tenersi distinto dal profitto eventuale dell'emittente, pari al prezzo (compenso) per l'emissione delle fatture, di regola molto inferiore al profitto dell'utilizzatore.

Non potendosi configurare il concorso, come sopra visto, l'emittente le fatture non può subire un sequestro preventivo per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture. Nei suoi confronti il sequestro può essere disposto solo ed esclusivamente per il profitto (compenso) da lui conseguito. In tal senso si è pronunciata questa Cassazione: "In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, poichè il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo". (Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013 - dep. 17/10/2013, Alonge, Rv. 257419; identicamente anche Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 - dep. 14/04/2016, Carlovico, Rv. 266832).

Altra pronuncia della Corte ritiene invece sequestrabile, in assenza di prove certe sul prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, qualsiasi utilità economicamente valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato (Sez. 3, n. 50310 del 18/09/2014 - dep. 02/12/2014, Scandroglio, Rv. 261517).

Invero "In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, non può essere disposta qualora dalla commissione della condotta non sia derivato un effettivo risparmio di imposta nè per l'emittente, nè per il destinatario dei documenti fittizi". (Sez. 3, n. 48104 del 06/11/2013 - dep. 03/12/2013, P.M. in proc. Lenzi, Rv. 258052).

Da ciò consegue che ai fini del sequestro preventivo deve, in fatto e senza automatismi, accertarsi per l'emittente delle fatture il profitto del reato, che non può ritenersi pari a quello dell'utilizzatore, e neanche pari all'importo delle fatture emesse, per la sopra vista assenza di concorso reciproco (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9).

Non trova applicazione quindi il principio solidaristico: "E' legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322 ter c.p., eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, aggravato dalla transnazionalità, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonchè la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio". (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015 - dep. 17/06/2015, Gilardi, Rv. 265292).

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Il corsivo ed il grassetto sono a cura dello Studio.

 

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