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Il curatore fallimentare è legittimato all’azione di responsabilità contro gli amministratori di qualsiasi tipo di società

  • Fonte:

    www.dirittobancario.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-01-2017, n. 1641

Il curatore fallimentare è legittimato all’azione di responsabilità contro gli amministratori di qualsiasi tipo di società

Prima della riforma del diritto delle società varata nel 2003, le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società a responsabilità limitata erano disciplinate dall'art. 2487 c.c., con un richiamo alle norme sulle società per azioni. Sicchè non si dubitava della legittimazione del curatore del fallimento di una s.r.l. all'esercizio delle azioni di responsabilità, benchè il testo originario della L. Fall., art. 146, richiamasse solo gli artt. 2393 e 2394 c.c., relativi agli amministratori di società per azioni.

Il D.Lgs. n. 6 del 2003, ha poi disciplinato autonomamente la responsabilità degli amministratori di s.r.l., eliminando ogni richiamo alla disciplina delle s.p.a.. Si discute pertanto se il curatore fallimentare sia ancora legittimato all'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di s.r.l..

La questione deve ritenersi tuttavia superata dalla considerazione che la L. Fall., art. 146, nel suo testo originario, era destinato solo a riconoscere la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni di responsabilità comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.. E questa interpretazione risulta ora confermata dallo stesso legislatore, perchè il nuovo testo della L. Fall., art. 146, come sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 130, prevede semplicemente che il curatore è legittimato a esercitare "le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori" della società fallita.

Sicchè deve concludersi che il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società (Cass., sez. 1^, 21 luglio 2010, n. 17121, m. 614347).

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sent., 23-01-2017, n. 1641 ha, dunque, enunciato il seguente principio di diritto "Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori".

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