Ammortamento alla francese: Trib.Napoli riconosce in un contratto di locazione finanziaria il regime della capitalizzazione composta e ridetermina il piano ricorrendo alla capitalizzazione semplice
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Provvedimento:
Tribunale di Napoli, II Sez., Sentenza n. 4102 del 16 giugno 2020, Giudice Unico, Ettore Pastore Alinante

Di interesse la Sentenza n. 4102 del 16 giugno 2020 del Tribunale di Napoli, II Sez., Giudice Unico, Pastore Alinante, riportata in Assoctu.it .
La pronuncia, preso atto che il piano di ammortamento del finanziamento concesso all'utilizzatrice, e dunque l'importo del canone di locazione finanziaria, era stato determinato applicando il regime finanziario composto degli interessi, ha statuito che esso dovesse essere rideterminato applicando il regime di capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto.
Di seguito uno stralcio della sentenza:
"( ....) Diverso il discorso per il piano d’ammortamento alla francese, allegato al contratto: come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto dalla parte attrice, il piano d’ammortamento del finanziamento concesso all'utilizzatrice, e quindi l’importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato da (Omissis) applicando il regime finanziari composto degli interessi, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano d’ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto; a ciò ha provveduto il CTU nella sua terza ipotesi di ricalcolo, accertando che: sino alla data della relazione peritale (25/11/2019) l'utilizzatrice ha complessivamente versato € 7641,16 in più rispetto a quanto effettivamente dovuto (la convenuta va condannata a restituire all’attrice tale somma, oltre interessi legali da ciascun pagamento indebito al soddisfo, dovendosi ritenere in malafede la concedente che applica condizioni economiche a carico dell’utilizzatrice, non espressamente pattuite); il canone della locazione finanziaria sempre dal 25/11/2019 ammonterà ad € 1022,29; il prezzo di riscatto sarà di € 24903,15. La conseguenza della difformità del piano d’ammortamento applicato rispetto alle pattuizioni contrattuali non può che essere questa: rideterminare un piano d’ammortamento conforme alle pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto dalle parti. Non può essere considerato indeterminato il tasso d’interesse da applicare (con conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 Tub), in quanto le pattuizioni contrattuali (che non prevedono l’interesse composto) prevalgono sul piano d’ammortamento. D’altro canto, non rileva quanto chiarito dal CTU alla (ultima) udienza del 10/1/2020, ossia “che l'unico regime finanziario che, date le condizioni economiche indicate dalle parti (importo finanziato, durata, tasso e canone), consente il totale rimborso del finanziamento, è quello composto”: se si fosse voluta garantire il totale rimborso del finanziamento, la concedente avrebbe dovuto pattuire espressamente nel contratto il regime finanziario composto. (...)".