iusimpresa
Stampa questa pagina

Fideiussione "ABI" - Violazione normativa Antitrust - Nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. - Garanzia contrattata dopo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 - Irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Milano, 28 Aprile 2020. Pres., est. Stefania Illarietti.

Fideiussione "ABI" - Violazione normativa Antitrust - Nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. - Garanzia contrattata dopo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 - Irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità

Interessante sentenza di Trib. Milano, 28 Aprile 2020. Pres., Est. Stefania Illarietti, riportata in www.ilcaso.it , con segnalazione dell' Avv. Patrizia Perrino.

 

In tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, ai fini della nullità della clausola derogatoria del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e quindi della declaratoria di decadenza della banca dalla possibilità di agire contro il fideiussore, è irrilevante che la garanzia sia stata contratta prima o dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, poiché, come evidenziato da Cass. n. 13846/2019, “quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all’evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata, e cioè attraverso che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato da Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810…)”.

  

Fideiussione "ABI" - Violazione normativa Antitrust - Nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. - Garanzia contrattata dopo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 - Irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità
Logo
Stampa questa pagina

Fideiussione "ABI" - Violazione normativa Antitrust - Nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. - Garanzia contrattata dopo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 - Irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità

Fideiussione "ABI" - Violazione normativa Antitrust - Nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. - Garanzia contrattata dopo il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 - Irrilevanza ai fini della declaratoria di nullità

Interessante sentenza di Trib. Milano, 28 Aprile 2020. Pres., Est. Stefania Illarietti, riportata in www.ilcaso.it , con segnalazione dell' Avv. Patrizia Perrino.

 

In tema di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, ai fini della nullità della clausola derogatoria del termine semestrale ex art. 1957 c.c. e quindi della declaratoria di decadenza della banca dalla possibilità di agire contro il fideiussore, è irrilevante che la garanzia sia stata contratta prima o dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, poiché, come evidenziato da Cass. n. 13846/2019, “quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è, all’evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell’intesa vietata, e cioè attraverso che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato da Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810…)”.

  

Tags: fifeiussione omnibus, Violazione normativa antitrust, art1957 CC,
Studio Commerciale Mantovano - 2016