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Mutuo fondiario – Indicatore sintetico di costo – ISC – Natura – Nullità clausole del contatto – Art. 117, comma 6 e 7 TUB – Pubblicità tassi

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Tribunale Torino, 14 Novembre 2018. Est. Rende.

Allegati:
Mutuo fondiario – Indicatore sintetico di costo – ISC – Natura – Nullità clausole del contatto – Art. 117, comma 6 e 7 TUB – Pubblicità tassi

Pubblicata da Ilcaso.it la sentenza di Trib. Torino, 14 Novembre 2018, Est. Rende , segnalata dallo Studio Legale Iodice & Associati.

 

ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l’ISC pattuito in contratto e l’Isc in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell’art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate. ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell’ISC) sono da considerarsi nulle. (Avv. Domenico Iodice) (riproduzione riservata)

 

 

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Pubblicata da Ilcaso.it la sentenza di Trib. Torino, 14 Novembre 2018, Est. Rende , segnalata dallo Studio Legale Iodice & Associati.

 

ISC è un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, imposto e previsto ai soli fini informativi. Per tale ragione, in caso di differenza tra l’ISC pattuito in contratto e l’Isc in concreto applicato, non trova applicazione la previsione dell’art. 117, comma 6, secondo parte, TUB. Questa, infatti, prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per il cliente di quelle pubblicizzate. ISC non essendo un elemento della pattuizione ma un mero indice della stessa non può essere ricompreso né tra i tassi, né tra i prezzi, né tra le condizioni. La nullità delle clausole contrattuali è prevista dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 1125 bis, comma 6, TUB espressamente prevede che, ove il TAEG non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente coimputati nell’ISC) sono da considerarsi nulle. (Avv. Domenico Iodice) (riproduzione riservata)

 

 

Studio Commerciale Mantovano - 2016