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La Suprema Corte si pronuncia sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Cassazione civile, sez. II, 29 Ottobre 2018, n. 27365. Est. Abete.

La Suprema Corte si pronuncia sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo

Pubblicata da  Ilcaso.it la sentenza emessa dalla Suprema Corte ( Cassazione civile, sez. II, 29 Ottobre 2018, n. 27365. Est. Abete) sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo.

 

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione applicabile "ratione temporis", il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Nella specie, il ricorrente era stato sanzionato, quale consigliere di amministrazione non esecutivo di una società per azioni, per l'omessa vigilanza sull'operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015). (Massima ufficiale)

 

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La Suprema Corte si pronuncia sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo

La Suprema Corte si pronuncia sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo

Pubblicata da  Ilcaso.it la sentenza emessa dalla Suprema Corte ( Cassazione civile, sez. II, 29 Ottobre 2018, n. 27365. Est. Abete) sulla responsabilità per omessa vigilanza del consigliere non esecutivo.

 

In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 191, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 1998, nella formulazione applicabile "ratione temporis", il consigliere di amministrazione non esecutivo di società per azioni, in conformità al disposto dell'art. 2392, comma 2, c.c., che concorre a connotare le funzioni gestorie tanto dei consiglieri non esecutivi, quanto di quelli esecutivi, è solidalmente responsabile per omessa vigilanza allorché, venuto a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia fatto ciò che poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. (Nella specie, il ricorrente era stato sanzionato, quale consigliere di amministrazione non esecutivo di una società per azioni, per l'omessa vigilanza sull'operato dei consiglieri esecutivi, in relazione a condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 72 del 2015). (Massima ufficiale)

 

Studio Commerciale Mantovano - 2016