iusimpresa
Stampa questa pagina

App. Firenze - Eccezione di nullità della fideiussione “omnibus”, predisposta in modo conforme allo schema ABI del 2002 - Sospensione della esecutività della sentenza di primo grado

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Provvedimento:

    Appello Firenze, 18 Luglio 2018. Est. Maria Giuseppa D'Amico.

     

Allegati:
App. Firenze - Eccezione di nullità della fideiussione “omnibus”, predisposta in modo conforme allo schema ABI del 2002 - Sospensione della esecutività della sentenza di primo grado

Pubblicato da Ilcaso.it il provvedimento della Corte di Appello di Firenze (Appello Firenze, 18 Luglio 2018. Est. Maria Giuseppa D'Amico) con segnalazione a cura dell'avv. Matteo Nerbi e  dell'avv. e dr. comm.sta, Paolo Martini.

****

L’eccezione di nullità, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di appello, ad oggetto un negozio di fideiussione stipulato conformemente alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI nel 2002 (e sanzionate da Banca d’Italia con provvedimento 55/2005, in quanto aventi l'effetto di restringere, impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, e perciò atte ad escludere il diritto del cliente ad una scelta tra prodotti in concorrenza), costituisce, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza della Cassazione n. 29810/2017, circostanza idonea per l’accoglimento della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. 

App. Firenze - Eccezione di nullità della fideiussione “omnibus”, predisposta in modo conforme allo schema ABI del 2002 - Sospensione della esecutività della sentenza di primo grado
Logo
Stampa questa pagina

App. Firenze - Eccezione di nullità della fideiussione “omnibus”, predisposta in modo conforme allo schema ABI del 2002 - Sospensione della esecutività della sentenza di primo grado

Allegati:
App. Firenze - Eccezione di nullità della fideiussione “omnibus”, predisposta in modo conforme allo schema ABI del 2002 - Sospensione della esecutività della sentenza di primo grado

Pubblicato da Ilcaso.it il provvedimento della Corte di Appello di Firenze (Appello Firenze, 18 Luglio 2018. Est. Maria Giuseppa D'Amico) con segnalazione a cura dell'avv. Matteo Nerbi e  dell'avv. e dr. comm.sta, Paolo Martini.

****

L’eccezione di nullità, sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di appello, ad oggetto un negozio di fideiussione stipulato conformemente alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI nel 2002 (e sanzionate da Banca d’Italia con provvedimento 55/2005, in quanto aventi l'effetto di restringere, impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, e perciò atte ad escludere il diritto del cliente ad una scelta tra prodotti in concorrenza), costituisce, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza della Cassazione n. 29810/2017, circostanza idonea per l’accoglimento della richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. 

Studio Commerciale Mantovano - 2016