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Per la Cassazione il Collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza senza una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse

Per la Cassazione il Collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza senza una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse

Pubblicata da Ilcaso.it la sentenza della Suprema Corte  (Cassazione civile, sez. II, 17 Maggio 2018, n. 12110. Est. Cosentino) in ordine all'attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, con la seguente massima:

"In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse; depongono in tal senso la formulazione letterale della norma – che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione." (Massima ufficiale)

 

Per la Cassazione il Collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza senza una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse
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Per la Cassazione il Collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza senza una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse

Pubblicata da Ilcaso.it la sentenza della Suprema Corte  (Cassazione civile, sez. II, 17 Maggio 2018, n. 12110. Est. Cosentino) in ordine all'attività di vigilanza sulla gestione ai sensi dell'art. 149, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998, con la seguente massima:

"In tema di controllo sulla legittimità della gestione delle società quotate in borsa, ai sensi dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob tutte le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza cui è tenuto, senza che l'adempimento sia subordinato ad una valutazione discrezionale circa la rilevanza delle stesse; depongono in tal senso la formulazione letterale della norma – che fa riferimento alle "irregolarità", senza ulteriori qualificazioni - e anche la sua "ratio", finalizzata a scongiurare le incertezze operative che deriverebbero dalla opposta soluzione." (Massima ufficiale)

 

Studio Commerciale Mantovano - 2016