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ABF Torino si pronuncia sulla non conformità, ex art. 119, 4° c. , T.U.B., del costo, richiesto dall'intermediario, per il rilascio all'utente della documentazione bancaria

  • Fonte:

    www.arbitrobancariofinanziario.it

  • Provvedimento:

    ABF Torino, Decisione n. 14168 del 08 novembre 2017

ABF Torino si pronuncia sulla non conformità, ex art. 119, 4° c. , T.U.B., del costo, richiesto dall'intermediario, per il rilascio all'utente della documentazione bancaria

ABF Torino, con la Decisione n. 14168 del 08 novembre 2017, affronta la questione concernente l’accertamento della conformità della somma richiesta dall’intermediario (€ 15,00 per ogni singolo documento), al fine del rilascio di copia cartacea della documentazione presente in Filiale, rispetto al parametro normativo individuato dall’art. 119, comma 4, TUB, alla cui stregua le spese addebitabili al cliente (per siffatta operazione) devono essere commisurate unicamente «ai costi di produzione effettivamente sostenuti dalla banca per soddisfare la richiesta del cliente».

Sul punto il Collegio, con riferimento alla richiesta di documentazione e alla connessa questione dell’eccessività della somma richiesta dall’intermediario, richiamando il comma 4 dell’art. 119 (rubricato «Comunicazioni periodiche alla clientela») del T.U.B., ha ricordato che il «cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Il Collegio ha rilevato altresì che la regola è ribadita alla Sez. IV, par. 4, delle «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. 29 luglio 2009 e s.m.i.» dove ulteriormente si ribadisce che «Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese».

In particolare, la parte ricorrente lamentava che il costo di € 15,00 per la produzione di ogni documento richiesto all’intermediario violerebbe le disposizioni di cui all’119, co. 4, T.U.B. e al par. 4, parte IV del Provvedimento della Banca d’Italia del 29/07/2009, laddove prevedono che l’intermediario possa chiedere solamente un rimborso dei costi sostenuti per la produzione di tale documentazione.

La parte resistente sosteneva, dal canto suo, che le commissioni applicate risultavano pienamente adeguate, anche tenuto conto che si trattava di documentazione conservata presso gli archivi centrali.

Sul punto, però, risultava dagli atti che il fascicolo informativo prodotto dalla parte resistente – ma non sottoscritto – riportava una commissione di € 15,00 per rilascio e invio copia della documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dell’intermediario, precisando, anche con riferimento ad altre commissioni, che il costo era afferente il singolo documento. In ragione di ciò, doveva rilevarsi la “non conformità” del costo richiesto dall’intermediario rispetto al parametro normativo imposto dall’art. 119, comma 4, T.U.B.

Il Collegio, infatti, nel ribadire che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione bancaria, ai sensi del citato art. 119, comma 4, T.U.B., ha confermato che alla banca spettano solo le spese effettivamente sostenute. Deve, quindi, censurarsi il comportamento dell’intermediario che con la condotta tenuta ha manifestato una violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela (Collegio di Napoli, decisione n. 4010/2016).

In relazione, poi, alla richiesta relativa al rilascio delle copie, il Collegio  ricordava che «l’Arbitro bancario finanziario ha ripetutamente affermato che non è coerente con il quadro normativo il richiamo alle commissioni indicate nel foglio informativo prodotto dall’intermediario, in misura fissa e predeterminata, come sostenuto dalla resistente (ABF Roma, decisione n. 1432/2013), in quanto se ne deduce, invece, che all’intermediario spettano le spese effettivamente sostenute, che ragionevolmente si può presumere siano, “in linea ordinaria, molto modeste, corrispondenti perlopiù a quelle sostenute per la spedizione postale della documentazione”» (Collegio di Napoli, decisione n. 4010/2016).

Il Collegio, pertanto, ha reputato opportuno ribadire che nel caso di specie «la banca può ripetere dal ricorrente i soli costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione» (Collegio di Roma, decisione n. 1432/2013) e che, pertanto, anche quanto già versato in eccesso dal ricorrente deve essere restituito allo stesso, come peraltro, risulta dagli atti, già pacificamente essere nella volontà dell’intermediario.

 

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ABF Torino si pronuncia sulla non conformità, ex art. 119, 4° c. , T.U.B., del costo, richiesto dall'intermediario, per il rilascio all'utente della documentazione bancaria

ABF Torino, con la Decisione n. 14168 del 08 novembre 2017, affronta la questione concernente l’accertamento della conformità della somma richiesta dall’intermediario (€ 15,00 per ogni singolo documento), al fine del rilascio di copia cartacea della documentazione presente in Filiale, rispetto al parametro normativo individuato dall’art. 119, comma 4, TUB, alla cui stregua le spese addebitabili al cliente (per siffatta operazione) devono essere commisurate unicamente «ai costi di produzione effettivamente sostenuti dalla banca per soddisfare la richiesta del cliente».

Sul punto il Collegio, con riferimento alla richiesta di documentazione e alla connessa questione dell’eccessività della somma richiesta dall’intermediario, richiamando il comma 4 dell’art. 119 (rubricato «Comunicazioni periodiche alla clientela») del T.U.B., ha ricordato che il «cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione».

Il Collegio ha rilevato altresì che la regola è ribadita alla Sez. IV, par. 4, delle «Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. 29 luglio 2009 e s.m.i.» dove ulteriormente si ribadisce che «Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese».

In particolare, la parte ricorrente lamentava che il costo di € 15,00 per la produzione di ogni documento richiesto all’intermediario violerebbe le disposizioni di cui all’119, co. 4, T.U.B. e al par. 4, parte IV del Provvedimento della Banca d’Italia del 29/07/2009, laddove prevedono che l’intermediario possa chiedere solamente un rimborso dei costi sostenuti per la produzione di tale documentazione.

La parte resistente sosteneva, dal canto suo, che le commissioni applicate risultavano pienamente adeguate, anche tenuto conto che si trattava di documentazione conservata presso gli archivi centrali.

Sul punto, però, risultava dagli atti che il fascicolo informativo prodotto dalla parte resistente – ma non sottoscritto – riportava una commissione di € 15,00 per rilascio e invio copia della documentazione conservata presso l’Archivio Centrale dell’intermediario, precisando, anche con riferimento ad altre commissioni, che il costo era afferente il singolo documento. In ragione di ciò, doveva rilevarsi la “non conformità” del costo richiesto dall’intermediario rispetto al parametro normativo imposto dall’art. 119, comma 4, T.U.B.

Il Collegio, infatti, nel ribadire che al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione della documentazione bancaria, ai sensi del citato art. 119, comma 4, T.U.B., ha confermato che alla banca spettano solo le spese effettivamente sostenute. Deve, quindi, censurarsi il comportamento dell’intermediario che con la condotta tenuta ha manifestato una violazione dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela (Collegio di Napoli, decisione n. 4010/2016).

In relazione, poi, alla richiesta relativa al rilascio delle copie, il Collegio  ricordava che «l’Arbitro bancario finanziario ha ripetutamente affermato che non è coerente con il quadro normativo il richiamo alle commissioni indicate nel foglio informativo prodotto dall’intermediario, in misura fissa e predeterminata, come sostenuto dalla resistente (ABF Roma, decisione n. 1432/2013), in quanto se ne deduce, invece, che all’intermediario spettano le spese effettivamente sostenute, che ragionevolmente si può presumere siano, “in linea ordinaria, molto modeste, corrispondenti perlopiù a quelle sostenute per la spedizione postale della documentazione”» (Collegio di Napoli, decisione n. 4010/2016).

Il Collegio, pertanto, ha reputato opportuno ribadire che nel caso di specie «la banca può ripetere dal ricorrente i soli costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione» (Collegio di Roma, decisione n. 1432/2013) e che, pertanto, anche quanto già versato in eccesso dal ricorrente deve essere restituito allo stesso, come peraltro, risulta dagli atti, già pacificamente essere nella volontà dell’intermediario.

 

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Studio Commerciale Mantovano - 2016