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ABF Bari dispone, a carico dell'intermediario, la cancellazione dell'iscrizione di nominativo nella Centrale rischi

  • Fonte:

    www.arbitrobancariofinanziario.it

  • Provvedimento:

    ABF, Bari, Decisione N. 13118 del 24 ottobre 2017

ABF Bari dispone, a carico dell'intermediario, la cancellazione dell'iscrizione di nominativo nella Centrale rischi

Con Decisione N. 13118 del 24 ottobre 2017, l'ABF , Collegio di Bari, in  parziale accoglimento del ricorso, ha  disposto la cancellazione, a carico dell'intermediario, dell’iscrizione a sofferenza in Centrale dei Rischi del nominativo del ricorrente, ed ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno.

Ne riportiamo uno stralcio:

"In conformità con la disciplina sopra richiamata e in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, può, dunque, affermarsi che la segnalazione di una posizione in sofferenza non possa scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma debba essere determinata dal “riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (in questi termini: Cass., 29.01.2015, n. 1725; Cass., 1 aprile 2009, n. 7958. Nella giurisprudenza di merito, cfr., in senso conforme: Tribunale di Bari, sent. n. 36/2017). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti evidenzia sì un ritardo, da parte del ricorrente, nell’onorare le rate dei piani di rientro, di volta in volta, pattuiti. Il che peraltro, non comporta, di per sé, la prova di una situazione di stabile incapacità di adempiere regolarmente e, prima ancora, dell’avvenuta valutazione della complessiva situazione debitoria del cliente, da parte dell’intermediario. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene sussistente la dedotta illegittimità della segnalazione, non avendo l’intermediario fornito la prova dell’effettivo svolgimento di un’attività istruttoria, preliminare alla segnalazione, volta ad accertare, in concreto, la sussistenza di una situazione del cliente assimilabile all’insolvenza (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione N. 611 del 31 gennaio 2014: “costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di risarcimento del danno, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento di prova a supporto del danno asseritamente patito e del tutto genericamente allegato, senza adeguata e specifica deduzione. Al riguardo giova rammentare quanto precisato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, circa la non configurabilità di un danno in re ipsa, in virtù della mera segnalazione, in virtù della regola in materia di nesso di causalità, fra inadempimento o danno ingiusto e risarcimento del danno (artt. 1223 e 2056, cod. civ.), volta a prevenire uno “snaturamento” della funzione della responsabilità civile (cfr., da ultimo, Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931. Nella giurisprudenza dell’ABF, in senso conforme, si è pronunciato questo Collegio, nelle decisioni nn. 6867/2017 e 2244/2017)".

ABF Bari dispone, a carico dell'intermediario, la cancellazione dell'iscrizione di nominativo nella Centrale rischi
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ABF Bari dispone, a carico dell'intermediario, la cancellazione dell'iscrizione di nominativo nella Centrale rischi

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ABF Bari dispone, a carico dell'intermediario, la cancellazione dell'iscrizione di nominativo nella Centrale rischi

Con Decisione N. 13118 del 24 ottobre 2017, l'ABF , Collegio di Bari, in  parziale accoglimento del ricorso, ha  disposto la cancellazione, a carico dell'intermediario, dell’iscrizione a sofferenza in Centrale dei Rischi del nominativo del ricorrente, ed ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno.

Ne riportiamo uno stralcio:

"In conformità con la disciplina sopra richiamata e in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, può, dunque, affermarsi che la segnalazione di una posizione in sofferenza non possa scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma debba essere determinata dal “riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (in questi termini: Cass., 29.01.2015, n. 1725; Cass., 1 aprile 2009, n. 7958. Nella giurisprudenza di merito, cfr., in senso conforme: Tribunale di Bari, sent. n. 36/2017). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti evidenzia sì un ritardo, da parte del ricorrente, nell’onorare le rate dei piani di rientro, di volta in volta, pattuiti. Il che peraltro, non comporta, di per sé, la prova di una situazione di stabile incapacità di adempiere regolarmente e, prima ancora, dell’avvenuta valutazione della complessiva situazione debitoria del cliente, da parte dell’intermediario. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio ritiene sussistente la dedotta illegittimità della segnalazione, non avendo l’intermediario fornito la prova dell’effettivo svolgimento di un’attività istruttoria, preliminare alla segnalazione, volta ad accertare, in concreto, la sussistenza di una situazione del cliente assimilabile all’insolvenza (cfr. Collegio di Coordinamento, Decisione N. 611 del 31 gennaio 2014: “costituisce orientamento costante di questo Arbitro Bancario e Finanziario quello secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti”).

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di risarcimento del danno, non avendo parte ricorrente fornito alcun elemento di prova a supporto del danno asseritamente patito e del tutto genericamente allegato, senza adeguata e specifica deduzione. Al riguardo giova rammentare quanto precisato, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, circa la non configurabilità di un danno in re ipsa, in virtù della mera segnalazione, in virtù della regola in materia di nesso di causalità, fra inadempimento o danno ingiusto e risarcimento del danno (artt. 1223 e 2056, cod. civ.), volta a prevenire uno “snaturamento” della funzione della responsabilità civile (cfr., da ultimo, Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931. Nella giurisprudenza dell’ABF, in senso conforme, si è pronunciato questo Collegio, nelle decisioni nn. 6867/2017 e 2244/2017)".

Studio Commerciale Mantovano - 2016