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Usura: per il Tribunale di Locri agli interessi moratori non si applica l’art. 1815 comma 2 c.c.

Usura: per il Tribunale di Locri  agli interessi moratori non si applica l’art. 1815 comma 2 c.c.

Pubblicata da www.dirittobancario.it  la sentenza del Tribunale di Locri, 3 marzo 2018, G.M. A. Stilo, che afferma la non applicabilità agli interessi moratori convenzionali usurari del regime di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. (nullità della clausola e non debenza degli interessi), in discontinuità con l’orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017.

Nel farlo, il Tribunale assimila l’interesse (convenzionale) di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, alla clausola penale, con la conseguenza che si rivela percorribile la via della riduzione secondo equità della penale, prevista dall’art. 1384 c.c., che appare applicabile a tutte le clausole contrattuali che determinano in maniera anticipata una pena in capo alla parte inadempiente.

In particolare, la riduzione giudiziale degli interessi moratori eccessivi si giustifica, oltre che in ragione dell’inquadramento dei medesimi come clausola penale, sul presupposto che la sanzione prevista dall’art. 1815 comma 2 c.c. si applica ai soli interessi corrispettivi e che neanche la nullità per violazione di nome imperative sancita dall’art. 1418 comma 1 c.c. può trovare spazio, in quanto per gli interessi moratori usurari, sussistendo un rimedio legislativo diverso dalla nullità (ossia la riduzione del tasso ex art. 1384 c.c.), si rientra nell’inciso finale della disposizione, che esclude la nullità pur in ipotesi di contrasto con norme imperative quando “la legge disponga diversamente”.

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Usura: per il Tribunale di Locri agli interessi moratori non si applica l’art. 1815 comma 2 c.c.

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Usura: per il Tribunale di Locri  agli interessi moratori non si applica l’art. 1815 comma 2 c.c.

Pubblicata da www.dirittobancario.it  la sentenza del Tribunale di Locri, 3 marzo 2018, G.M. A. Stilo, che afferma la non applicabilità agli interessi moratori convenzionali usurari del regime di cui all’art. 1815 comma 2 c.c. (nullità della clausola e non debenza degli interessi), in discontinuità con l’orientamento espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 23192 del 4 ottobre 2017.

Nel farlo, il Tribunale assimila l’interesse (convenzionale) di mora, quale strumento risarcitorio del danno in misura predeterminata e forfettaria, alla clausola penale, con la conseguenza che si rivela percorribile la via della riduzione secondo equità della penale, prevista dall’art. 1384 c.c., che appare applicabile a tutte le clausole contrattuali che determinano in maniera anticipata una pena in capo alla parte inadempiente.

In particolare, la riduzione giudiziale degli interessi moratori eccessivi si giustifica, oltre che in ragione dell’inquadramento dei medesimi come clausola penale, sul presupposto che la sanzione prevista dall’art. 1815 comma 2 c.c. si applica ai soli interessi corrispettivi e che neanche la nullità per violazione di nome imperative sancita dall’art. 1418 comma 1 c.c. può trovare spazio, in quanto per gli interessi moratori usurari, sussistendo un rimedio legislativo diverso dalla nullità (ossia la riduzione del tasso ex art. 1384 c.c.), si rientra nell’inciso finale della disposizione, che esclude la nullità pur in ipotesi di contrasto con norme imperative quando “la legge disponga diversamente”.

Tags: interessi moratori, art1815 cc, Tribunale di Locri, 3 marzo 2018, Est A Stilo,
Studio Commerciale Mantovano - 2016