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Corte di Cassazione: le scelte gestionali degli amministratori trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse

  • Fonte:

    www.leggiditaliaprofessionale.it

  • Provvedimento:

    Cass. civ. Sez. I, Sent., 22-06-2017, n. 15470

Corte di Cassazione: le scelte gestionali degli amministratori trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse

Con la sentenza n. 15470, (ud. 27-03-2017) 22-06-2017, la I sez. civ. della Suprema Corte  ha affermato il seguente principio di diritto : " In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali (nella specie, per azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. business judgement rute) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

Più in dettaglio, il Giudice di legittimità ha argomentato che "se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico" (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)", "anche se presentino profili di rilevante alea economica", è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi "l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità", e perciò anche "la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

Corte di Cassazione: le scelte gestionali degli amministratori trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse
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Corte di Cassazione: le scelte gestionali degli amministratori trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse

Corte di Cassazione: le scelte gestionali degli amministratori trovano un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse

Con la sentenza n. 15470, (ud. 27-03-2017) 22-06-2017, la I sez. civ. della Suprema Corte  ha affermato il seguente principio di diritto : " In tema di responsabilità dell'amministratore di una società di capitali (nella specie, per azioni) per i danni cagionati alla società amministrata, l'insindacabilità del merito delle sue scelte di gestione (cd. business judgement rute) trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia ex ante, secondo i parametri della diligenza del mandatario, alla luce dell'art. 2392 c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

Più in dettaglio, il Giudice di legittimità ha argomentato che "se è vero che, secondo il proprio pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 1, Sentenze nn. 3652 del 1997 e 3409 del 2013), "all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico" (atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), e che sulla base di quella stessa elaborazione si è precisato che se "il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione (o le modalità e circostanze di tali scelte)", "anche se presentino profili di rilevante alea economica", è pur vero tuttavia che, in tal tipo di giudizio, può ben sindacarsi "l'omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità", e perciò anche "la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere".

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