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Profili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera

  • Fonte:

    Corriere giuridico

  • Autore:

    M. PAMPHILIS

  • Provvedimento:

    Trib. civ., Roma, ordinanza 03/01/2017, Giud. Cerenzia

Profili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera

Segnaliamo l'interessante articolo di MATTEO DE PAMPHILISProfili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera, in Corr. giur., 2017, n.8/9, p.1050 ss., a commento di Trib. civ., Roma, ordinanza 03/01/2017, Giud. Cerenzia, così massimata " In tema di contratto di mutuo in valuta estera (franco svizzero) stipulato da un consumatore, la clausola - destinata a determinare l’importo da restituire in caso di rimborso anticipato, sulla base della differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio di mercato del giorno del pagamento - che, per contenuti, modalità di stesura e d’inserimento nel contesto contrattuale dei relativi criteri di calcolo (senza alcuna specifica nel documento di sintesi), renda equivoci i relativi diritti e obblighi negoziali, è nulla, per contrarietà agli artt. 115 e 116 T.U.B., nonché 33 ss. c. cons., in quanto produce un significativo squilibrio ai danni del consumatore e contravviene ai principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza".

 

 

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Profili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera

Segnaliamo l'interessante articolo di MATTEO DE PAMPHILISProfili di nullità nei mutui indicizzati alla valuta estera, in Corr. giur., 2017, n.8/9, p.1050 ss., a commento di Trib. civ., Roma, ordinanza 03/01/2017, Giud. Cerenzia, così massimata " In tema di contratto di mutuo in valuta estera (franco svizzero) stipulato da un consumatore, la clausola - destinata a determinare l’importo da restituire in caso di rimborso anticipato, sulla base della differenza tra il tasso di cambio convenzionale e il tasso di cambio di mercato del giorno del pagamento - che, per contenuti, modalità di stesura e d’inserimento nel contesto contrattuale dei relativi criteri di calcolo (senza alcuna specifica nel documento di sintesi), renda equivoci i relativi diritti e obblighi negoziali, è nulla, per contrarietà agli artt. 115 e 116 T.U.B., nonché 33 ss. c. cons., in quanto produce un significativo squilibrio ai danni del consumatore e contravviene ai principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza".

 

 

Tags: mutui indicizzati in valuta estera, nullità, Trib civ, Roma, ordinanza 03/01/2017, Giud Cerenzia,
Studio Commerciale Mantovano - 2016