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Usura: per la Cassazione l'indebitamento fuori fido genera interessi non dovuti se il tasso è oltre soglia; sono, invece, dovuti gli interessi se, l'indebitamento entro fido, genera interessi entro la soglia

  • Fonte:

    www.cortedicassazione.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass., sez.I civ., ordinanza n. 21470 del 15 settembre 2017, est. M. FALABELLA

Usura: per la Cassazione l'indebitamento fuori fido genera interessi non dovuti se il tasso è oltre soglia; sono, invece, dovuti gli interessi se, l'indebitamento entro fido, genera interessi entro la soglia

Riportiamo uno stralcio di Cass., sez.I civ., ordinanza n. 21470 del 15 settembre 2017, est. M. FALABELLA, tratta da www.cortedicassazione.it

"E' certo, peraltro, che il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incida sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato. Può osservarsi, in proposito, che l'art. 1815 c.c., di cui hanno fatto applicazione i giudici del merito, preveda, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. In termini generali, la clausola è un'unità precettiva dell'accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass. 11 aprile 1979, n. 2123). Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali. Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all'interesse dovuto per il c.d. extra fido fosse una componente dell'unica clausola che disciplinava l'interesse debitorio o se essa potesse essere considerata come una clausola a sé stante, autonoma e distinta rispetto a quella che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l'apertura di credito. Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano. Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) - nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante). D'altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuzione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina. In conclusione, dunque, l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario"

Usura: per la Cassazione l'indebitamento fuori fido genera interessi non dovuti se il tasso è oltre soglia; sono, invece, dovuti gli interessi se, l'indebitamento entro fido, genera interessi entro la soglia
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Usura: per la Cassazione l'indebitamento fuori fido genera interessi non dovuti se il tasso è oltre soglia; sono, invece, dovuti gli interessi se, l'indebitamento entro fido, genera interessi entro la soglia

Usura: per la Cassazione l'indebitamento fuori fido genera interessi non dovuti se il tasso è oltre soglia; sono, invece, dovuti gli interessi se, l'indebitamento entro fido, genera interessi entro la soglia

Riportiamo uno stralcio di Cass., sez.I civ., ordinanza n. 21470 del 15 settembre 2017, est. M. FALABELLA, tratta da www.cortedicassazione.it

"E' certo, peraltro, che il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incida sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato. Può osservarsi, in proposito, che l'art. 1815 c.c., di cui hanno fatto applicazione i giudici del merito, preveda, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. In termini generali, la clausola è un'unità precettiva dell'accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass. 11 aprile 1979, n. 2123). Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali. Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all'interesse dovuto per il c.d. extra fido fosse una componente dell'unica clausola che disciplinava l'interesse debitorio o se essa potesse essere considerata come una clausola a sé stante, autonoma e distinta rispetto a quella che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l'apertura di credito. Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano. Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) - nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante). D'altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuzione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina. In conclusione, dunque, l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario"

Tags: usura, reato di usura, interessi fuori fido, interessi entro fido, tasso soglia, Cass, sezI civ, ordinanza n 21470 del 15 settembre 2017, est M FALABELLA,
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