iusimpresa
Stampa questa pagina

La Suprema Corte statuisce l'obbligo per l'intermediario di accertare la qualifica di operatore qualificato in capo alla persona fisica non essendo sufficiente la semplice autodichiarazione del cliente

  • Fonte:

    www.ilcaso.it

  • Autore:

    G. MANTOVANO

  • Provvedimento:

    Cass., sez. I civ., ord. n.13872 del 01.06.2017

Allegati:
La Suprema Corte statuisce l'obbligo per l'intermediario di accertare la qualifica di operatore qualificato in capo alla persona fisica non essendo sufficiente la semplice autodichiarazione del cliente

Con ordinanza n.13872 del 01.06.2017, la Suprema Corte, sez. I civ., ha statuito il seguente principio: "In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis), secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli «operatori qualificati» ove «documentino il possesso dei requisiti di professionalità» stabiliti per i soggetti che «svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare», impone all'intermediario di accertare, al momento dell'instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell'investitore, per il periodo minimo indicato, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione del cliente ad esonerarlo dalla detta verifica". 

La Suprema Corte statuisce l'obbligo per l'intermediario di accertare la qualifica di operatore qualificato in capo alla persona fisica non essendo sufficiente la semplice autodichiarazione del cliente
Logo
Stampa questa pagina

La Suprema Corte statuisce l'obbligo per l'intermediario di accertare la qualifica di operatore qualificato in capo alla persona fisica non essendo sufficiente la semplice autodichiarazione del cliente

Allegati:
La Suprema Corte statuisce l'obbligo per l'intermediario di accertare la qualifica di operatore qualificato in capo alla persona fisica non essendo sufficiente la semplice autodichiarazione del cliente

Con ordinanza n.13872 del 01.06.2017, la Suprema Corte, sez. I civ., ha statuito il seguente principio: "In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 31 del regolamento Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ratione temporis), secondo il quale gli investitori persone fisiche rientrano nella categoria degli «operatori qualificati» ove «documentino il possesso dei requisiti di professionalità» stabiliti per i soggetti che «svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare», impone all'intermediario di accertare, al momento dell'instaurazione del rapporto, il pregresso svolgimento di quei ruoli e compiti da parte dell'investitore, per il periodo minimo indicato, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione del cliente ad esonerarlo dalla detta verifica". 

Studio Commerciale Mantovano - 2016