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La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sugli obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sugli obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

Di seguito alcuni principi espressi da Cass. civ. (ord.), sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914, est. Dolmetta, pubblicata in Ilcaso.it

 

“..le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento; e che le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito (di là dell'intrinseca non plausibilità della rilevazione della Corte, per cui un investimento del 30% del depositato rappresenterebbe una percentuale "assai contenuta"). Si vedano, tra le più recenti espressioni di questo orientamento, Cass., 23 settembre 2016, n. 18702; Cass., 3 aprile 2017, n. 8619; Cass., 31 agosto 2017, n. 20617; Cass., 23 maggio 2017, n. 12937;Cass., 31 marzo 2017, n. 8314”.

“...In realtà, la mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione. Ad indicarlo sta, propriamente, l'insieme normativo costituito dagli artt. 21 e 23 TUF, come pure arricchito dalla disciplina dettata dal Regolamento intermediari predisposto dalla Consob.

La prescrizione (legale e poi regolamentare) di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori, con riguardo ai particolari titoli di cui ai possibili investimenti, attinge a propria ragione di essere la funzione di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.

Il comportamento dell'intermediario che trascura di onorare scrupolosamente i propri compiti di informazione del cliente, dunque, si manifesta, in sè stesso, come fattore di "disorientamento" del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento, cioè. Ancora prima, sotto il profilo logico: nel disegno normativo del TUF e del Regolamento intermediari, il comportamento in concreto tenuto dall'intermediario in punto di informazione del prodotto viene di per sè assunto come uno dei momenti costitutivi - sul piano strutturale - delle singole decisioni di investimento che vengono assunte dal risparmiatore. Il che tuttavia in concreto non esclude, com'è del resto naturale, la possibilità di una prova contraria che provenga dall'intermediario. Una simile prova viene propriamente ad atteggiarsi, più nello specifico, come prova positiva di sopravvenienze che risultino in sè atte a deviare il corso della catena causale emergente dal vigente sistema normativo delineato dalla disciplina di settore. in ogni caso non potendosi trascurare, nel complessivo esame della fattispecie, la presenza e il peso di una disciplina normativa specifica, come appunto relativa al settore dei servizi di investimento, di impronta conformativa (anche) delle obbligazioni risarcitorie degli intermediari”.

La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sugli obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)
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La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sugli obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

La Suprema Corte di Cassazione si pronuncia sugli obblighi informativi a carico dell’intermediario ex art. 21 d.lgs. 58/1998 (TUF)

Di seguito alcuni principi espressi da Cass. civ. (ord.), sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914, est. Dolmetta, pubblicata in Ilcaso.it

 

“..le informazioni da trasmettere al cliente debbono essere concrete e specifiche, come propriamente ritagliate sul singolo prodotto di investimento; e che le stesse vanno date comunque, in via indipendente dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito (di là dell'intrinseca non plausibilità della rilevazione della Corte, per cui un investimento del 30% del depositato rappresenterebbe una percentuale "assai contenuta"). Si vedano, tra le più recenti espressioni di questo orientamento, Cass., 23 settembre 2016, n. 18702; Cass., 3 aprile 2017, n. 8619; Cass., 31 agosto 2017, n. 20617; Cass., 23 maggio 2017, n. 12937;Cass., 31 marzo 2017, n. 8314”.

“...In realtà, la mancata prestazione dell'informazione, che risulta dovuta dall'intermediario ingenera una presunzione di riconducibilità ad essa dell'operazione. Ad indicarlo sta, propriamente, l'insieme normativo costituito dagli artt. 21 e 23 TUF, come pure arricchito dalla disciplina dettata dal Regolamento intermediari predisposto dalla Consob.

La prescrizione (legale e poi regolamentare) di peculiari e pregnanti doveri informativi a carico degli intermediari e nell'interesse dei clienti risparmiatori, con riguardo ai particolari titoli di cui ai possibili investimenti, attinge a propria ragione di essere la funzione di orientare i clienti medesimi verso scelte di investimento che siano consapevoli e ragionevoli, non già casuali o comunque di segno irresponsabile.

Il comportamento dell'intermediario che trascura di onorare scrupolosamente i propri compiti di informazione del cliente, dunque, si manifesta, in sè stesso, come fattore di "disorientamento" del risparmiatore; di uno scorretto orientamento di questi verso le scelte di investimento, cioè. Ancora prima, sotto il profilo logico: nel disegno normativo del TUF e del Regolamento intermediari, il comportamento in concreto tenuto dall'intermediario in punto di informazione del prodotto viene di per sè assunto come uno dei momenti costitutivi - sul piano strutturale - delle singole decisioni di investimento che vengono assunte dal risparmiatore. Il che tuttavia in concreto non esclude, com'è del resto naturale, la possibilità di una prova contraria che provenga dall'intermediario. Una simile prova viene propriamente ad atteggiarsi, più nello specifico, come prova positiva di sopravvenienze che risultino in sè atte a deviare il corso della catena causale emergente dal vigente sistema normativo delineato dalla disciplina di settore. in ogni caso non potendosi trascurare, nel complessivo esame della fattispecie, la presenza e il peso di una disciplina normativa specifica, come appunto relativa al settore dei servizi di investimento, di impronta conformativa (anche) delle obbligazioni risarcitorie degli intermediari”.

Studio Commerciale Mantovano - 2016