iusimpresa

Per la Corte di Giustizia dell'Unione europea la limitazione temporale della nullità delle clausole «di tasso minimo» nei contratti bancari contrasta con la Direttiva 93/13/CEE

Per la Corte di Giustizia dell'Unione europea la limitazione temporale della nullità delle clausole «di tasso minimo» nei contratti bancari contrasta con la Direttiva 93/13/CEE

Corte di giustizia dell’Unione europea. COMUNICATO STAMPA n. 144/16 Lussemburgo, 21 dicembre 2016.

Sentenza nelle cause riunite C-154/15 Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU, C-307/15 Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e C-308/15 Banco Popular Español SA/Emilio Irles López et Teresa Torres Andreu.

 

La giurisprudenza spagnola che limita nel tempo gli effetti della nullità delle clausole «di tasso minimo», inserite nei contratti di mutuo ipotecario in Spagna, è incompatibile con il diritto dell’Unione. Una limitazione del genere rende la tutela del consumatore incompleta ed insufficiente, nonché inidonea a costituire un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’inserzione delle clausole abusive.

In Spagna, alcuni privati hanno promosso cause giudiziarie nei confronti di diversi istituti di credito al fine di far dichiarare che le clausole di «tasso minimo» inserite nei contratti di mutuo ipotecario stipulati con i consumatori presentavano un carattere abusivo e quindi non vincolavano i consumatori. Le clausole in questione prevedono che, anche se il tasso d’interesse diviene inferiore ad una certa soglia («tasso minimo») definita del contratto, il consumatore deve continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore. Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha qualificato le clausole «di tasso minimo» come abusive, dato che i consumatori non erano stati informati in modo adeguato dell’onere economico e giuridico che tali clausole avrebbero comportato a loro carico. Tuttavia, il Tribunal Supremo ha deciso di limitare nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di tali clausole, sicché essa produce effetti solo per il futuro, a far data dalla pronuncia della sentenza. Alcuni consumatori lesi dall’applicazione di tali clausole reclamano le somme che asseriscono di avere indebitamente versato agli istituti di credito dalla data di stipula dei loro contratti di mutuo. Investiti di tali domande, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Tribunale commerciale n. 1 di Granada, Spagna) e l’Audiencia Provincial de Alicante (Corte d’appello di Alicante, Spagna) chiedono alla Corte di giustizia se la limitazione degli effetti restitutori della dichiarazione di nullità a partire dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo sia compatibile con la direttiva sulle clausole abusive(Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 2), dato che, secondo tale direttiva, dette clausole non vincolano il consumatori. Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a una giurisprudenza nazionale in virtù della quale gli effetti restitutori connessi alla nullità di una clausola abusiva sono limitati alle somme indebitamente versate successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato il carattere abusivo della clausola. La Corte ricorda, innanzitutto, che, secondo la direttiva, le clausole abusive non devono vincolare il consumatore, alle condizioni stabilite dalla legislazione degli Stati membri, fermo restando che a questi ultimi incombe l’onere di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzo delle clausole abusive. La Corte spiega che il giudice nazionale deve semplicemente disapplicare la clausola abusiva, cosicché essa sia considerata come se non fosse mai esistita e non produca quindi alcun effetto vincolante nei confronti del consumatore. La dichiarazione del carattere abusivo deve sortire l’effetto di ripristinare, per il consumatore, la situazione in cui egli si sarebbe trovato in mancanza di tale clausola. Di conseguenza, la dichiarazione del carattere abusivo delle clausole «di tasso minimo» deve consentire la restituzione degli importi che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore. Secondo la Corte, il Tribunal Supremo ben poteva statuire che la sua sentenza, in ossequio al principio della certezza del diritto, non doveva incidere sulle situazioni definitivamente decise con pronunce giurisdizionali antecedenti. Il diritto dell’Unione, infatti, non può obbligare un giudice nazionale a disapplicare norme processuali interne. Tuttavia, tenuto conto dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniforme e generale del diritto dell’Unione, spetta solo ed unicamente alla Corte decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all’interpretazione che essa fornisce di una norma dell’Unione. In tale ambito, la Corte precisa che le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale non devono pregiudicare la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva. Orbene, la limitazione nel tempo degli effetti discendenti dalla nullità delle clausole «di tasso minimo» priva il consumatore spagnolo, che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario prima della data di pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo, del diritto a ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all’istituto di credito. Da tale limitazione nel tempo risulta, pertanto, una tutela del consumatore incompleta e insufficiente, che non può costituire un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’inserzione delle clausole abusive, come esige la direttiva.

 

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito www.curia.europa.eu il giorno della pronuncia.

***********

 

Dal sito www.economistjurist.es 

El Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo ha estimado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo. De esta forma, contradice el dictamen del abogado general de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta esa fecha.

La declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor”, sostiene la sentencia.

Por consiguiente, de tal limitación en el tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva”, añade el fallo.

El abogado general de la UE avaló en julio la protección del Supremo a la banca por “las repercusiones macroeconómicas asociadas”, por “circunstancias excepcionales”, concretamente la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del sistema financiero. Ese respiro de julio fue solo momentáneo, por lo que la banca esperaba y temía la decisión definitiva. La Comisión Europea no comparte la tesis del abogado general y ha defendido la retroactividad total  para proteger a los consumidores.

**********

 

Nostre note bibliografiche

In argomento, vedasi, con specifico riguardo alla dottrina spagnola sulla clausola floor nei mutui ipotecari: Martínez Escribano Celia, El control de transparencia y la validez de las cláusulas suelo, in Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 2014, n. 133, p. 295 ss.; López Jiménez José María, Casasola José María, Cadenas Catalina, Pareja Marina, Díaz José A., Narváez Antonio, La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. 2ª Edición, 2015, Editorial Bosch; Jesús Alfaro Águila-RealLa sentencia del Tribunal de Justicia sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas-sueloAlmacendederecho.orgFernando ZunzuneguiLos jueces deberán abstenerse de aplicar la limitación de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo acordada en la STS de 9 de mayo de 2013 (STJUE 21 diciembre 2016)www.rdmf.esMiquel RoigLa justicia europea falla a favor de los clientes en las cláusulas suelo: habrá indemnización completawww.expansion.com . 

Per la Dottrina italiana, Andrea DalmartelloNote sulla «cláusula suelo» (clausola floor) nel mutuo bancario di diritto spagnolo: trasparenza delle clausole abusive e (ir)retroattività della nullità di protezione, in Banca borsa e titoli di credito, 2016, n. 6, parte I, p. 753 ss.; Filippo SartoriSulla clausola floor nei contratti di mutuo, in Contratto e impresa, 2015, n. 3, 698 ss.; Fernando GrecoLa violazione della regola della trasparenza nel mutuo con tasso floor ed il problema della scommessa razionale nel derivato implicito, in Resp.civ.prev., 2015, n.1, 25B ss.;Stefano PagliantiniL’interpretazione dei contratti asimmetrici nel canone di Gentili e della Corte di Giustizia (il dopo Radlinger aspettando le clausole floor, sullo sfondo del nuovo art. 1190 Code civil), in (I) Contratti, 2016, n. 11, 1029 ss.; Id.L’interpretazione dei contratti asimmetrici nel canone della corte di giustizia (aspettando le clausole floor), in Persona e mercato, 2016, n. 2, p. 41 ss.; Emilio GirinoI derivati "impliciti": virtù e vizi della scomposizione, in Riv.dir.bancario, 2016, n.31; U. MalvagnaNullità "de futuro" e poteri del giudice (a proposito di un caso spagnolo), in Riv. dir. banc., dirittobancario.it, 36, 2016.

Nella Relazione annuale dell'A.B.F. - 2015  (giugno 2016) si afferma, con riguardo alla clausola floor (p. 76), "Nei contratti di mutuo con interessi a tasso variabile, l’interesse corrispettivo dovuto dal cliente è calcolato sulla base della somma algebrica tra il parametro di riferimento (i tassi del mercato interbancario quali Euribor ed Eonia) e uno spread di importo fisso e predeterminato. Con l’inserimento nei contratti della clausola floor (clausola di tasso minimo), gli intermediari si cautelano da possibili perdite di profitto dovute a eventuali ribassi dei parametri di riferimento: si tratta quindi di un meccanismo di redditività minima a favore dell’intermediario in quanto l’interesse corrispettivo dovuto dal cliente non può in ogni caso scendere sotto una soglia predeterminata (floor). In relazione ai valori negativi che hanno assunto i principali tassi del mercato interbancario utilizzati come parametro, la Banca d’Italia, con comunicazione del 7 aprile 2016, ha invitato gli intermediari a una rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela ed, eventualmente, a provvedere alle conseguenti restituzioni ai clienti, astenendosi dall’applicare di fatto clausole floor non pubblicizzate e concordate con la clientela. In un altro caso il ricorrente ha lamentato la natura vessatoria della clausola floor inserita in un contratto di mutuo fondiario ipotecario, richiedendo l’accertamento della sua nullità. Il Collegio ha affermato che, per la validità della clausola floor, non è necessaria una specifica approvazione per iscritto, in quanto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1341 c.c. che prevede un elenco tassativo di clausole soggette ad approvazione per iscritto, non suscettibile di alcuna estensione analogica. Inoltre secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 2, del Codice del consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile (Decisione 7355/2015)".

 

  

 

 

Torna in alto